COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD ROMANA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2013 A CARICO DEL CALCIATORE PETTE LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DEL. PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 27/1/11 (Gara: Tufello – Romana Calcio del 23/1/11 Campionato III° CAT. Roma).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD ROMANA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/6/2013 A CARICO DEL CALCIATORE PETTE LUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DEL. PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 27/1/11 (Gara: Tufello – Romana Calcio del 23/1/11 Campionato III° CAT. Roma). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; con il quale la Soc. Romana Calcio nel lamentarsi preliminarmente della conduzione arbitrale e particolarmente di alcune decisioni tecniche adottate in campo dall’arbitro sia favorevoli che contrarie alla propria squadra, pone l’attenzione sul provvedimento disciplinare adottato nei confronti del calciatore Pette Luca, espulso perché avrebbe indirizzato all’arbitro frasi oltraggiose, mentre erano rivolte ad un suo compagno di squadra. In tale circostanza il Pette istintivamente con un gesto repentino e sicuramente ingiustificabile, tentava di abbassare il cartellino rosso e per un fatto involontario e contrario alle intenzioni del calciatore toccava il volto dell’arbitro. Chiede quindi la reclamante la modifica del provvedimento disciplinare, considerando eccessiva la sanzione inflitta al Pette. L’arbitro sentito da Questa Commissione di Disciplina Territoriale ha escluso che sia stato colpito dal Pette mentre tentava di fargli cadere il cartellino rosso, in quanto lo aveva già riposto nel taschino della giacchetta. Conferma quindi quanto riportato nel rapporto originario e che adeguatamente ha sanzionato il Giudice Sportivo di prime cure con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto. Detto ciò si ritiene che le argomentazioni poste in evidenza nel ricorso avanzato della Soc. Romana Calcio non possono essere prese in considerazione, tenuto conto che come detto più volte in caso di contrasto tra quanto sostiene la reclamante ed il contenuto del referto arbitrale, prevale quanto scritto da quest’ultimo, ai sensi dell’art. 35 del CGS. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il reclamo in argomento confermando, per l’effetto, le decisioni impugnate. La tassa di reclamo va incamerata.
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