COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD MUNICIPIO ROMA III AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE ALL’ALLENATORE IPPOLITI MASSIMILIANO E FINO AL 30/5/11 AL CALCIATORE MACCARONI G.LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 10/2/11 (Gara: Municipio Roma III – Vermicino del 6/2/11 Campionato II° CAT.).

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD MUNICIPIO ROMA III AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA PER 5 GARE ALL’ALLENATORE IPPOLITI MASSIMILIANO E FINO AL 30/5/11 AL CALCIATORE MACCARONI G.LUCA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 101 DEL 10/2/11 (Gara: Municipio Roma III – Vermicino del 6/2/11 Campionato II° CAT.). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in titolo con il quale la Soc. Municipio Roma III chiede che le sanzioni a carico dei due propri tesserati vengano significativamente ridotte, sostenendo che il loro comportamento sia in gran parte consistito in fatti non intenzionali; sentita, la Società che, in sede di audizione, ha confermato le motivazioni del ricorso, insistendo per una riduzione della squalifica all’allenatore Ippoliti ed al calciatore Maccaroni; considerato che dagli atti ufficiali si rileva una ben diversa descrizione degli episodi che hanno portato i provvedimenti a carico dei due: l’Ippoliti, allontanato dopo aver rivolto pesanti ingiurie e minacce all’arbitro, che ribadiva a fine gara, lo colpiva al mento con una mano mentre gesticolava continuando nelle offese; il Maccaroni, espulso per gesto di violenza contro un avversario a terra, reagiva al provvedimento pestando volontariamente un piede all’arbitro e ad un avversario; ritenuto che nella condotta dei due tesserati della Società Municipio Roma III, così come rappresentato nel referto di gara, fonte primaria di prova (art. 35 del CGS), non possa scorgersi alcun elemento di casualità; stimate, quindi, insussistenti le lamentele della ricorrente, e congrue le sanzioni, questa Commissione DELIBERA di respingere il reclamo avanzato dalla Soc. Municipio Roma III e, quindi, di confermarne le decisioni impugnate. La tassa reclamo viene incamerata.
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