COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD CVN CASAL BERNOCCHI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE COLAIACOMO HAMID ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 17/2/11 (Gara: Ostia Antica – CVN Casalbernocchi del 13/2/11 Campionato Giovanissimi Provinciali fascia “B”).
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 110 del 03/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD CVN CASAL BERNOCCHI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE COLAIACOMO HAMID ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 47 DEL 17/2/11
(Gara: Ostia Antica – CVN Casalbernocchi del 13/2/11 Campionato Giovanissimi Provinciali fascia “B”).
La Commissione Disciplinare;
visto il reclamo in epigrafe con il quale la reclamante connota il gesto del calciatore Colaiacomo, come effetto di un suo stato di nervosismo dovuto ai continui falli subiti e nega che lo stesso abbia toccato l’avversario e poi ingiuriato l’arbitro, chiede quindi una rivisitazione della sanzione ritenuta eccessiva;
esaminati gli atti ufficiali da cui, per contro, emerge, senza alcun dubbio, la specifica responsabilità del predetto giocatore che spintonava un avversario, facendolo retrocedere e dopo l’espulsione insultava l’arbitro;
ritenuto che da quanto sopra appare congrua la sanzione inflitta al Colaiacomo dal Giudice di prima istanza:
DELIBERA
di respingere il reclamo avanzato dalla Soc. CVN Casalbernocchi e, quindi, di confermare la decisione impugnata.
La tassa reclamo viene incamerata.
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