COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 30 DEL 17.2.2011 (Gara: VIRTUS SAN VITO – SPORTING CLUB PALIANO del 5.2.2011 – Campionato calcio a 5 Serie D Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB PALIANO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO SUL RISULTATO DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 30 DEL 17.2.2011
(Gara: VIRTUS SAN VITO – SPORTING CLUB PALIANO del 5.2.2011 – Campionato calcio a 5 Serie D Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, osserva:
la Socetà SPORTING CLUB PALIANO nel confermare quanto già indicato nel reclamo presentato, ribadisce l’errore commesso dall’arbitro il quale non ha convalidato una rete segnata dal portiere dopo avere effettuato una parata e che non risponde al vero, secondo la reclamante, che si trattava di una rimessa dal fondo, in quanto la palla non era uscita.
L’arbitro, sentito telefonicamente da questa Commissione, ha ribadito che l’annullamento della rete in favore della Società SPORTING CLUB PALIANO è scaturito dal fatto che il pallone doveva essere rimesso dal portiere dal fondo campo in quanto la palla era uscita.
Ciò detto, questo Organo di Giustizia Sportiva non può che confermare la decisione assunta regolarmente dall’arbitro nel caso in esame.
Conseguentemente, questa Commissione
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione del Giudice Sportivo di primo grado.
La tassa reclamo va incamerata.
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