COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALMONTONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE BENITO VALENTINO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BIANCHI ALESSIO E RUGGIERI MATTIA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DEL 22.2.2011 (Gara: FONTANA LIRI – VALMONTONE del 20.2.2011 – Campionato Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ VALMONTONE AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2011 A CARICO DEL CALCIATORE BENITO VALENTINO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BIANCHI ALESSIO E RUGGIERI MATTIA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 106 DEL 22.2.2011 (Gara: FONTANA LIRI – VALMONTONE del 20.2.2011 – Campionato Promozione) La Commissione Disiciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società VALMONTONE rappresenta i fatti che hanno coinvolto i propri tesserati in titolo, minimizzando il comportamento dei calciatori BIANCHI e RUGGIERI. Secondo la reclamante, i sopra menzionati calciatori, dopo l’espulsione avrebbero pronunciato improperie, l’uno rammaricato con se stesso e l’altro rivolto a sostenitori avversari; per quanto riguarda il calciatore VALENTINO la stessa Società nega decisamente che avrebbe scalciato del brecciolino contro il direttore di gara. Gli assunti della ricorrente sono ampiamente smentiti dal contenuto degli atti ufficiali, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.), dal quale si rileva una puntuale descrizione dei fatti: i due calciatori, dopo l’espulsione, rivolgevano offese all’arbitro ed il BENITO VALENTINO, a fine gara, scalciava brecciolino contro l’arbitro stesso raggiungendolo alla schiena e ad una gamba, dopo averlo ingiuriato. Da quanto sopra emerge l’insussistenza delle lamentele della reclamante, per cui il reclamo non ha possibilità di essere accolto. Tanto premesso, ritenute altresì congrue le sanzioni inflitte, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società VALMONTONE e, quindi, di confermare tutte le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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