COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARINA CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE PICCIRILLO ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 35 DEL 10.2.2011 (Gara: MARINA CLUB – RINASCITA FONDI del 6.2.2011 – Campionato Allievi Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARINA CLUB AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 10.5.2011 A CARICO DEL CALCIATORE PICCIRILLO ALESSIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 35 DEL 10.2.2011 (Gara: MARINA CLUB – RINASCITA FONDI del 6.2.2011 – Campionato Allievi Latina) La Commissione Disicplinare Visto il reclamo in epigrafe Esaminati gli atti ufficiali, osserva: con il reclamo a margine la Società MARINA CLUB ha contestato la decisione del Giudice Sportivo competente relativa alla squalifica fino al 10.5.2011 inflitta al calciatore PICCIRILLO ALESSIO deducendo che, a fine gara, il nostro atleta veniva avvicinato e minacciato da un avversario; e che in tale situazione il Dirigente si frapponeva tra i due evitando ogni tipo di contatto. L’arbitro inspiegabilmente estraeva il cartellino rosso solo per il PICCIRILLO ed è per tale motivo che gli si avvicinava, non per aggredirlo ma per chiedergli spiegazioni sul provvedimento disciplinare. E’ pur vero che il calciatore continuava nel suo atteggiamento polemico, ma non minaccioso, protraendosi sino alla porta dello spogliatoio dell’arbitro. La ricorrente, pur condannando l’atteggiamento del proprio calciatore ritiene eccessiva la sanzione comminatagli e ne chiede pertanto una riduzione. Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva una diversa rappreentazione dell’episodio in esame. Infatti si legge che al termine dell’incontro si avvicinava all’arbitro tentando di aggredirlo, non riuscendovi per l’intervento di un dirigente e successivamente cercava di entrare nello spogliatoio del direttore di gara. Da quanto sopra descritto emerge un comportamento di inaccettabile invasività nei confronti dell’arbitro da parte del calciatore in titolo, ma non tale da produrre esiti di nocumento fisico per lo stesso direttore di gara, per modo che, a parere di questa Commissione , la squalifica inflitta presenta margini di ridimensionamento, mancando nell’accaduto particolari intenti di violenza. Tanto premesso, assumendo in parte le lamentele della reclamante, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società MARINA CLUB e quindi di ridurre la squalifica al calciatore PICCIRILLI ALESSIO dal 10.5.2011 al 5.4.2011. La tassa reclamo va restituita.
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