COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB PALIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DELL’ALLENATORE ADIUTORI PAOLO E FINO AL 31.5.2011 A CARICO DEI CALCIATORI DI MAGGIO DANIELE, GALEOTTI PIERO E TETTI LORENZO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 30 DEL 17.2.2011 (Gara: SPORTING CLUB PALIANO – TOFE dell’11.2.2011 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING CLUB PALIANO AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2011 A CARICO DELL’ALLENATORE ADIUTORI PAOLO E FINO AL 31.5.2011 A CARICO DEI CALCIATORI DI MAGGIO DANIELE, GALEOTTI PIERO E TETTI LORENZO ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 30 DEL 17.2.2011
(Gara: SPORTING CLUB PALIANO – TOFE dell’11.2.2011 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti utticiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata la quale, nel confermare quanto riportato nel reclamo originario, precisa innanzitutto che il provvedimento disciplinare a carico dell’allenatore ADIUTORI PAOLO è da ritenersi eccessivo in quanto, pur essendo in tribuna perché squalificato, non ha lanciato alcuna bottiglietta piena d’acqua all’indirizzo dell’arbitro al quale rivolgeva solo qualche espressione insgiuriosa e che, a fine gara, non gli rivolgeva alcun tipo di minaccia.
Ha voluto la Società reclamante porre in evidenza, in sede di audizione, il comportamento arrogante e supponente dell’arbitro, creando per tutta la durata della gara tensioni dovute a decisioni tecniche contrarie in modo evidente anche ai componenti della squadra avversaria. Rileva infine la Società SPORTING CLUB PALIANO che in un incontro terminato con la vittoria della squadra, i calciatori della società reclamante, a fine gara, gioivano sotto la tribuna e non assumevano atteggiamenti minacciosi nei confronti dell’arbitro.
Chiede la Società reclamante, tenuto contro di quanto sopra, una rivisitazione dei provvedimenti disciplinari adottati a carico dei loro tesserati.
Questa Commissione Disicplinare Territoriale ha ascoltato l’arbitro telefonicamente in quanto impossibilitato ad essere presente poiché impegnato con cure sanitarie, ed ha confermato integralmente quanto scritto sul referto di gara. Non ci sono margini di accoglimento per quanto riguardo la richiesta da parte della Società SPORTING CLUB PALIANO di riduzione del provvedimento a carico dell’ADIUTORI in quanto la sanzione è del tutto congrua rispetto a quanto l’arbitro evidenzia nel referto e che come detto più volte, in caso di contrasto con quanto chiede chi ricorre, prevale il contenuto di quanto scrive l’arbitro, ai sensi dell’art. 35 del C.G.S.
Per quanto riguarda le squalifiche fino al 31.5.2011 inflitte ai calciatori DI MAGGIO DANIELE, GALEOTTI PIERO e TETTI LORENZO, pur avendo l’arbitro confermato gli atteggiamenti tenuti al termine dell’incontro dai predetti, basati però essenzialmente su comportamenti di eccessiva protesta ma non certo di particolare violenza, si ritiene che le sanzioni possono essere ricondotte entro limiti di minore entità rapportando le stesse secondo gli abituali paramentri adottati per casi analoghi.
Detto ciò, questa Commissione Disciplinare Territoriale
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo in epigrafe e di ridurre, per l’effetto, la squalifica dei calciatori DI MAGGIO DANIELE, GALEOTTI PIERO e TETTI LORENZO fino al 5.4.2011.
Di confermare la squalifica fino al 31.12.2011 a carico dell’allenatore ADIUTORI PAOLO. La tassa reclamo va restituita.
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