COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ URBETEVERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE D’ANGELO TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 24.2.2011 (Gara: TORI DI QUINTO – URBETEVERE del 20.2.2011 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 112 del 10/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ URBETEVERE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2011 A CARICO DEL CALCIATORE D’ANGELO TIZIANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 64 DEL 24.2.2011 (Gara: TORI DI QUINTO – URBETEVERE del 20.2.2011 – Campionato Allievi Regionali Eccellenza) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe con il quale la Società URBETEVERE pone in evidenza che il calciatore D’ANGELO, dopo aver percorso circa 15 metri per raggiungere l’arbitro di cui voleva richiamare l’attenzione, perché un suo compagno di squadra rimasto a terra, era stato colpito da un avversario. Conseguentemente intendeva richiedere spiegazioni circa la mancata sanzione di tale intervento. In tale circostanza, giunto ad una distanza di circa un metro dall’arbitro, scivolava e nel cadere a terra, toccava leggermente il petto dell’arbitro stesso. Questa Commissione, esaminati gli atti ufficiali, considera che le argomentazioni addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi solo parzialmente assumibili. In effetti, il gesto del calciatore va ricondotta ad un comportamento con il quale lo stesso ha inteso richiamare l’attenzione dell’arbitro per quanto accaduto al proprio compagno. Pertanto, pur ribadendo l’intollerabilità del gesto invasivo del D’ANGELO, si ritiene di rivisitare lievemente la sanzione. Per quanto sopra, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA Di accogliere parzialmente il reclamo in epigrafe e per l’effetto ridurre la squalifica del calciatore D’ANGELO TIZIANO dal 30.4.2011 al 31.3.2011. La tassa reclamo va restituita.
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