COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SELVA CANDIDA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.2.2012 A CARICO DEL CALCIATORE SPAGHETTI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 41 DEL 24.2.2011 (Gara: LA STORTA – SELVA CANDIDA del 19.2.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SELVA CANDIDA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 20.2.2012 A CARICO DEL CALCIATORE SPAGHETTI FABRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 41 DEL 24.2.2011 (Gara: LA STORTA – SELVA CANDIDA del 19.2.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Società SELVA CANDIDA, nel reclamo a margine, assume che il calciatore SPAGHETTI FABRIZIO si è limitato a colpire il cartellino esibito dall’arbitro in segno di protesta avverso il provvedimento di espulsione e nega che lo stesso giocatore abbia pronunciato espressioni blasfeme. La ricorrente, quindi, pur ammettendo la censurabilità del gesto, chiede che alla luce di quanto sopra dedotto, la squalifica allo SPAGHETTI venga significativamente ridotta. Il referto arbitrale, fonte primaria di prova (art.35 del C.G.S.), descrive ben diversamente l’accaduto: il citato calciatore, ammonito, reagiva insultando l’arbitro e gli tratteneva il braccio nel tentativo di impedirgli di mostrare il cartellino rosso per la conseguente espulsione; immediatamente dopo colpiva con una forte manata la mano con cui l’arbitro stesso era riuscito comunque ad alzare il cartellino deteriorandolo e facendolo cadere lontano. Dopo l’intervento dei compagni, minacciava ed offendeva il direttore di gara, aggiungendo espressioni blasfeme. Da quanto descritto, non può che rilevarsi un comportamento gravemente lesivo per la dignità dell’arbitro fatto oggetto di un atto altamente sprezzante connotato inoltre da deplorevole violenza. Alla luce di tali considerazioni, le doglianze della ricorrente non possono trovare accoglimento e altresì appare congrua la sanzione inflitta dal primo giudice. Tanto premesso, questa Commissione DELIBERA di respingere il reclamo avanzato dalla Società SELVA CANDIDA e quindi di confermare la squalifica fino al 20.2.2012 a carico del calciatore SPAGHETTI FABRIZIO. La tassa reclamo va incamerata.
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