COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GIORI LUIGI E SIMEONI CHRISTIAN E FINO AL 29.4.2011 AL CALCIATORE PIERMARIA FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43 DEL 4.3.2011 (Gara: N.LEONINA PIETRALATA – ATL. TIVOLI del 2.3.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ATLETICO TIVOLI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI GIORI LUIGI E SIMEONI CHRISTIAN E FINO AL 29.4.2011 AL CALCIATORE PIERMARIA FABIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 43 DEL 4.3.2011 (Gara: N.LEONINA PIETRALATA – ATL. TIVOLI del 2.3.2011 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali, tenuto conto che l’assunto della reclamante è volto a minimizzare il comportamento dei tre calciatori in titolo, connotandolo come episodio casuale per quanto riguarda il PIERANGELI e come semplici proteste nel caso dei calciatori GIORI LUIGI e SIMEONI CHRISTIAN; considerato che dagli atti ufficiali emerge un ben diverso comportamento dei suddetti. Il PIERANGELI calciava volontariamente il pallone all’indirizzo dell’arbitro e, nell’occasione, lo minacciava ed ingiuriava, aggiungendo espressione blasfema. Il GIORI ed il SIMEONI, a fine gara, rivolgevano offese e minacce all’arbitro. Detto ciò, questa Commissione è dell’avviso che le lamentele della reclamante non sono neppure parzialmente assumibili e ritenute congrue le sanzioni inflitte ai predetti calciatori, questa Commissione Disciplinare Territoriale DELIBERA di respingere il reclamo in argomento, confermando le sanzioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it