COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL BOCCEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BAGANO KEVIN, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA MONTESANTI E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIMONE SABATINI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 52 SGS DEL 3.3.2011 (Gara: REAL BOCCEA – S. GORDIANO del 23.2.2011 – Campionato All. Prov. Fascia B Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 11 del 18/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL BOCCEA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 200 A CARICO DELLA STESSA E DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE BAGANO KEVIN, PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE ANDREA MONTESANTI E PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIMONE SABATINI ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 52 SGS DEL 3.3.2011
(Gara: REAL BOCCEA – S. GORDIANO del 23.2.2011 – Campionato All. Prov. Fascia B Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali;
ascoltata, come da richiesta, la Società interessata;
considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi parzialmente assumibili;
che, in effetti, i colpi inferti dai calciatori BAGANO e MONTESANTI agli avversari non hanno determinato alcuna conseguenza fisica a carico degli stessi, mentre per quanto concerne il calciatore SABATINI le sue invettive nei confronti dell’arbitro, a fine gara, vanno ricondotte ad atteggiamenti di protesta, se pur espressi con toni offensivi.
Che, parimenti, il comportamento dei sostenitori e di alcuni giocatori non identificati della società REAL BOCCEA, che al termine dell’incontro hanno lanciato sassi in direzione delle autovetture dei giocatori avversari, ovvero dei loro accompagnatori, non hanno causato alcun danno.
Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore SABATINI SIMONE da 3 a 2 gare, del calciatore MONTESANTI ANDREA da 4 a 3 gare e del calciatore BAGANO KEVIN da 5 a 4 gare.
Riduce infine l’ammenda a carico della Società REAL BOCCEA da € 200 a € 100. La tassa reclamo va restituita.
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