• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO CALCIO E DEL SIG. VENDITTELLI MARIO, PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROIBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. DEL SIG. VENTURI EMILIANO, DIRIGENTE, PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROIBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 61 COMMA 1 DELLE NOIF E AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO E DEL CALCIATORE D’AGUANNO DANIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 CGS, ALL’ART. 40 E 92 COMMA 1 DELLE NOIF E AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO CALCIO E DEL SIG. VENDITTELLI MARIO, PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROIBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. DEL SIG. VENTURI EMILIANO, DIRIGENTE, PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROIBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 61 COMMA 1 DELLE NOIF E AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO E DEL CALCIATORE D’AGUANNO DANIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 CGS, ALL’ART. 40 E 92 COMMA 1 DELLE NOIF E AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO
Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società NUOVA CASSINO CALCIO per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S e del suo Presidente sig. VENDITTELLI MARO, per la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1comma 1 del C.G.S. del sig. VENTURI EMILIANO, dirigente, per la violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1comma 1 del C.G.S. con riferimento all’art. 61 comma 1 delle NOIF e agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto e del calciatore D’AGUANNO DANIELE per violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS, all’art. 40 e 92 comma 1 delle NOIF e agli artt. 7 comma 1 e 16 comma 1 dello Statuto.
A sostegno della richiesta l’Organo requirente deduceva che in data 2.8.10 la A.S.D. Nuova Cassino Calcio 1924 presentava la richiesta di aggiornamento della posizione di tesseramento del calciatore D’AGUANNO DANIELE, con modulo n. 091368, depositato presso il C.R. Lazio, sottoscritto dal Presidente della società sig. Venditelli Mario e dal calciatore stesso.
Tale richiesta veniva passata agli atti, nulla a tutti gli effetti regolamentari, come da fax inviato alla A.S.D. Nuova Cassino Calcio 1924 dal C.R. Lazio il 10.9.10, per essere risultato il calciatore ancora tesserato con la A.S.D. Aquino.
Il calciatore in questione prendeva parte nella fila della A.S.D. Nuova Cassino Calcio 1924 alla gara del campionato Promozione disputata il 5.9.10 con la U.S.D. Olevano A.V.S., come risulta dalla relativa distinta sottoscritta in veste di dirigente accompagnatore dal sig. Venturi Emiliano.
Inoltre che la sottoscrizione del modulo di richiesta di tesseramento sotto la dicitura “Firma del Presidente della società” apposta dal sig. Venditelli Mario, sul quale incombeva l'onere - evidentemente inadempiuto - di verificare l'insussistenza di elementi ostativi o impeditivi del tesseramento stesso, integra la violazione dell'art. 1 c. 1 C.G.S., in relazione all'art. 10 c. 2 C.G.S. e all'art. 40 c. 4 NOIF, allo stesso ascrivibile e che da ciò consegua la responsabilità diretta della A.S.D. Nuova Cassino Calcio 1924, ai sensi dell'art. 4 c. 1 C.G.S..
Il sig. Venturi Emiliano, nelle veste di dirigente accompagnatore della suddetta società, sottoscriveva la distinta dei giocatori della gara U.S.D. Olevano A.V.S. - A.S.D. Nuova Cassino Calcio 1924 del 5.9.10 alla quale ha anche partecipato il calciatore D'Aguanno Daniele, certificandone così la regolare posizione, avendo così violato i doveri correlati alla funzione certificativa demandatagli e che da ciò consegua la responsabilità oggettiva della A.S.D. Nuova Cassino Calcio 1924 ex art. 4 c.2 C.G.S..
Il calciatore D'Aguanno Daniele, sottoscriveva il modulo di tesseramento de quo per la A.S.D. Nuova Cassino Calcio 1924 pur essendo ancora tesserato con altra società e che, inoltre, prendendo parte alla gara sopra citata in forza in posizione di tesseramento irregolare, teneva una condotta in violazione rispettivamente dell' art. 1 c. 1 C.G.S. in relazione agli artt. 10 c. 2 C.G.S. e 40 c. 4 NOIF, e dell'art. 1 c.1 C.G.S., con riferimento all'art. 92 c. 1 NOIF ed agli artt. 7 c. 1 e 16 c. 1 dello Statuto e che da ciò discenda la responsabilità oggettiva della società di A.S.D. Nuova Cassino Calcio 1924, ex art. 4 c. 2 C.G.S..
Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 18.11.2010 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate.
Alla predetta data nessuno è comparso per i deferiti.
La Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, insiste per la responsabilità dei deferiti e concludeva chiedendo l’ inibizione per mesi tre a carico del Presidente, sig. Vendittelli Mario, mesi 1, per il dirigente Venturi Emiliano, 1 mese di squalifica per il calciatore D’Aguanno e l’ammenda di €. 1.000,00 ed un punto di penalizzazione a carico della Società Nuova Cassino Calcio.
Dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti.
Relativamente alle richieste della Procura, questa commissione ritiene di non condividerle considerata la tenuità dei fatti contestati.
Tanto premesso questa Commissione, esaminati gli atti prodotti,
DELIBERA
Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società NUOVA CASSINO CALCIO l’ammenda di €. 1.000,00 ed un punto di penalizzazione, al Pres. VENDITTELLI MARIO un mese di inibizione, al dirigente VENTURI EMILIANO 15 giorni di inibizione, al calciatore D’AGUANNO DANIELE due giornate di squalifica .
Le sanzioni comminate decorrono dal primo giorno successivo a quello della ricezione della comunicazione.
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Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ NUOVA CASSINO CALCIO E DEL SIG. VENDITTELLI MARIO, PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROIBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. DEL SIG. VENTURI EMILIANO, DIRIGENTE, PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROIBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. CON RIFERIMENTO ALL’ART. 61 COMMA 1 DELLE NOIF E AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO E DEL CALCIATORE D’AGUANNO DANIELE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 CGS, ALL’ART. 40 E 92 COMMA 1 DELLE NOIF E AGLI ARTT. 7 COMMA 1 E 16 COMMA 1 DELLO STATUTO"