COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA SORIANESE CALCIO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S ED I SIGG.RI TORRONI FRANCESCO MARIA E GIACOMINI MAURO PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROIBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. DEGLI AGLI ARTT. 8 COMMA 9 E 15 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF NONCHÉ DELL’ART. 1 COMMA 1 E 5 DEL CGS.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ ASD NUOVA SORIANESE CALCIO PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4 COMMA 1 E 2 DEL C.G.S ED I SIGG.RI TORRONI FRANCESCO MARIA E GIACOMINI MAURO PER LA VIOLAZIONE DEL DOVERE DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROIBITÀ DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. DEGLI AGLI ARTT. 8 COMMA 9 E 15 DEL CGS IN RELAZIONE ALL’ART. 94 TER COMMA 13 DELLE NOIF NONCHÉ DELL’ART. 1 COMMA 1 E 5 DEL CGS. Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società, ASD NUOVA SORIANESE CALCIO per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 1 e 2 del C.G.S ed i Sigg.ri TORRONI FRANCESCO MARIA e GIACOMINI MAURO per la violazione del dovere di lealtà, correttezza e proibità di cui all’art. 1comma 1 del C.G.S. degli agli artt. 8 comma 9 e 15 del CGS in relazione all’art. 94 ter comma 13 delle NOIF nonché dell’art. 1 comma 1 e 5 del CGS. A sostegno della richiesta l’Organo requirente deduceva che veniva acquisita presso la Segreteria F.I.G.C. la documentazione completa in ordine alla fusione della Società USD SORIANESE di Soriano nel Cimino (nr. matricola 49960) con la ASD PRIMI CALCI SORIANESE (nr. matricola 917872) nella ASD NUOVA SORIANESE CALCIO di Soriano nel Cimino (nr. matricola 932194). Che la fusione in parola che ha ricevuto la piena ratifica del Presidente Federale, come da comunicazione datata 09.07.10 (cfr.: all. 5), ed, in quanto tale, ha avuto piena efficacia a partire dalla corrente Stagione Sportiva; Alla nuova società creata a seguito della fusione in parola, la ASD NUOVA SORIANESE CALCIO, devono quindi necessariamente imputarsi tutti i rapporti giuridici, rilevanti nell’ambito dell’ordinamento sportivo calcistico, prima facenti capo alle compagini sportive incorporate, fra cui quelli della USD SORIANESE; Letta la decisione del Collegio Arbitrale in parola con cui, con provvedimento pubblicato sul C.U. nr. 04 del 20.02.10 (cfr.: doc.11 – reclamo nr. 11/90), la USD SORIANESE è stata condannata a corrispondere al proprio allenatore Settimi Otello, la somma di Euro 1.500,00, a saldo del premio di tesseramento stagione 2008/2009 oltre interessi maturati per Euro 45,00, per il totale complessivo di Euro 1.545,00. La decisione del Collegio dianzi richiamata è inappellabile ed immediatamente esecutiva e la stessa è stata ritualmente comunicata alla USD SORIANESE mediate racc.ta a/r inviata in data 10.03.10 (cfr.: doc.12), e restituita al mittente per compiuta giacenza. Pertanto, l’ inadempimento della USD SORIANESE risulta per tabulas, dal momento che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dal Collegio Arbitrale nei termini perentoriamente previsti dalla disciplina vigente, contravvenendo al disposto dell’art. 94 ter comma 13 N.O.I.F., con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art.8 commi 9 e 15 C.G.S.. In forza della fusione per incorporazione intercorsa fra la USD SORIANESE e la ASD PRIMI CALCI SORIANESE, tale violazione è imputabile al soggetto che, nell’ambito dell’ordinamento calcistico, è subentrato, a pieno titolo e sotto tutti i profili, sportivi e patrimoniali, in tutti i rapporti prima facenti capo alle società incorporatesi e che, pertanto, questo tipo di condotta, consistente nell’inadempimento di obblighi positivi posti a carico della Società sportiva, è ascrivibile direttamente al Sig. Giacomini Mauro, Presidente dell’USD SORIANESE all’epoca del perfezionamento della violazione, avvenuto a seguito della restituzione, per compiuta giacenza, della racc.ta a/r inviata in data 10.03.10 ed alla ASD NUOVA SORIANESE CALCIO, nella sua qualità di società incorporante per fusione della prima compagine sportiva e, pure, al Sig.Torroni Francesco Maria, nella sua qualità di Presidente della ASD NUOVA SORIANESE CALCIO, in carica al momento dell’intervenuta fusione, munito di legale rappresentanza e potere di firma, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo lega alla Società, dal momento che quest’ultimo ha perpetrato il comportamento lesivo, non provvedendo, non appena realizzata la fusione, al pagamento di quanto dovuto sulla scorta della decisione del Collegio in parola. Il Presidente di questa Commissione fissava alla data del 18.11.2010 la riunione per la discussione e la decisione del deferimento stesso, comunicando alle parti la loro facoltà di presentare deduzioni a difesa e chiedere di essere ascoltate. Alla predetta data nessuno è comparso per i deferiti i quali hanno fatto pervenire scritti difensivi. La Procura Federale, presente con il proprio rappresentante, insiste per la responsabilità dei deferiti e concludeva chiedendo l’ inibizione per mesi sei a carico dei sigg.ri TORRONI FRANCESCO MARIA E GIACOMINI MAURO e l’ammenda di €. 750,00 e due punti di penalizzazione a carico della Società Nuova Sorianese Calcio. Dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale emergono in maniera inequivocabile i fatti contestati ai deferiti. Relativamente alle richieste della Procura, questa commissione ritiene di non condividerle considerata la tenuità dei fatti contestati in virtù dell’avvenuto pagamento, seppur in ritardo, ed in considerazione della modifica dell’assetto societario avvenuta nel periodo di insolvenza. Tanto premesso questa Commissione, esaminati gli atti prodotti, DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare, nello specifico: alla Società NUOVA SORIANESE CALCIO l’ammenda di €. 500,00 ed un punto di penalizzazione, AI sigg.ri TORRONI FRANCESCO MARIA E GIACOMINI MAURO mesi 3 di inibizione.
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