COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare VIOLAZIONE DELL’ART.10 I E II COMMA CGS NONCHÉ DELL’ART.1 I E V COMMA DEL CGS E DELLA ASD CITTÀ DI COLLEFERRO PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 II COMMA CGS PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 101 del 10/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare VIOLAZIONE DELL’ART.10 I E II COMMA CGS NONCHÉ DELL’ART.1 I E V COMMA DEL CGS E DELLA ASD CITTÀ DI COLLEFERRO PER VIOLAZIONE DELL’ART.4 II COMMA CGS PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE ASCRITTA AL PROPRIO PRESIDENTE. La Procura Federale della F.I.G.C. ha disposto il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale della sig.ra Alda Briganti per la violazione dell’art.10, I e II comma CGS per aver sottoscritto in data 03.12.09 la lista di trasferimento del calciatore Fabio Colelli in favore della Soc. San Vito Calcio a 5 in difetto di poteri di rappresentanza della Società cedente, essendo la medesima già dimissionaria dalla carica di Presidente dal 13.10.09, e comunque sprovvista di qualsivoglia delega. Alla violazione regolamentare testè riportata seguiva, a titolo di responsabilità oggettiva, la contestazione ex art. 4, II comma CGS a carico della ASD Città di Colleferro. All’udienza del 02.12.10 la Procura Federale era rappresentata dall’Avv. Camici che concludeva per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna di 8 mesi di inibizione per la Sig.ra Briganti Alda e l’ammenda di €. 100,00 per l’ASD Città Di Colleferro; nessuno compariva per i deferiti, né veniva prodotte memorie difensive. La Commissione si riservava. Dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, si evince che la responsabilità dei deferiti, per i fatti così come contestati, è provata per tabulas, atteso che la Briganti, nonostante fosse già dimissionaria sin dal 13.10.09 dalla carica di Presidente della A.S.D. Città di Colleferro, in data 03.12.09 ratificava il trasferimento del calciatore in esame senza averne né i poteri né le qualità. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA Di affermare la responsabilità di tutti i soggetti per le violazione rispettivamente ascritte e di comminare alla Sig.ra Alda Brigandi l’inibizione per mesi 8 e alla Società CITTA’ DI COLLEFERRO l’ammenda di € 100
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