COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICO ERDI E DEL PRESIDENTE NAZARENO CERUSICO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE ALL’ART.40 IV COMMA NOIF E DELLE SOCIETÀ VIRTUS POMEZIA 1938 AI SENSI DELL’ART.4 I COMMA CGS E CALCIO A 5 POMEZIA AI SENSI DELL’ART.4 II COMMA C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 107 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICO ERDI E DEL PRESIDENTE NAZARENO CERUSICO PER LA VIOLAZIONE DELL’ART.1 I COMMA CGS IN RELAZIONE ALL’ART.40 IV COMMA NOIF E DELLE SOCIETÀ VIRTUS POMEZIA 1938 AI SENSI DELL’ART.4 I COMMA CGS E CALCIO A 5 POMEZIA AI SENSI DELL’ART.4 II COMMA C.G.S. La Procura Federale della F.I.G.C., a seguito di segnalazione pervenuta da parte del Comitato Regionale Lazio della Lega nazionale Dilettanti, disponeva il deferimento innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale del calciatore Federico ERDI e del Presidente Nazareno CERUSICO per la violazione dell’art.1 I comma C.G.S. in relazione all’art.40 IV comma NOIF e delle Società Virtus Pomezia 1938 ai sensi dell’art.4 I comma CGS e Calcio a 5 Pomezia ai sensi dell’art.4 II comma C.G.S. Al calciatore veniva contestata la richiesta di tesseramento per la A.S.D. Virtus Pomezia 1938 sebbene fosse già tesserato per la Società di calcio a 5 indicata in epigrafe; al sig. Nazareno Cerusico, n.q. di Presidente e quindi legale rapp.te p.t. della Virtus Pomezia, l’aver avanzato la richiesta di tesseramento del suddetto calciatore senza la necessaria diligenza ed omettendo le verifiche volte ad accertare la tesserabilità del medesimo; le Società indicate in epigrafe venivano deferite entrambe per responsabilità oggettiva, la Virtus Pomezia ex art.4 I comma per la condotta del Presidente, la Calcio a 5 Pomezia ex art.4 II comma per la condotta del proprio tesserato. All’udienza del 27 gennaio 2011 la Procura Federale era rappresentata dall’Avv. Camici che concludeva per la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e la condanna di 1 gara di squalifica per il calciatore Erdi; tre mesi di inibizione per il Presidente Cerusico;€.500,00 di ammenda per la Virtus Pomezia; €.150,00 di ammenda per il calcio a 5 Pomezia. Nessuno dei deferiti, sebbene ritualmente citati, compariva in udienza; il calciatore Erdi ed il Presidente Cerusico producevano controdeduzioni difensive ex art.30 VIII comma CGS, sostenendo la propria buona fede. La Commissione si riservava. Dalla lettura degli atti prodotti in istruttoria, si evince che la responsabilità dei deferiti, per i fatti così come contestati, è provata per tabulas, tuttavia la buona delle persone fisiche che in prima persona sono stati protagonisti della vicenda legittima una mitigazione delle sanzioni rispetto alle richieste proposte dall’Organo Inquirente. Tanto premesso, questa Commissione, valutate le circostanze, DELIBERA Riconosciuta la responsabilità di tutti i deferiti per i fatti così come contestasti, infligge al calciatore Erdi la squalifica di una giornata; al Presidente Cerusico l’inibizione per un mese; alla Società Virtus Pomezia 1938 l’ammenda di € 500,00 ed alla Società Calcio a 5 Pomezia l’ammenda di € 150,00. Si comunichi ai soggetti interessati a cura del Comitato Regionale Lazio. Le sanzioni comminate decorrono dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione.
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