F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 3) RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ESTE/DOMEGLIARA DEL 27.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 3) RICORSO DELL’A.C. ESTE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 700,00 INFLITTAGLI SEGUITO GARA ESTE/DOMEGLIARA DEL 27.9.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009) Con atto dell’1.10.2009, la società A.C. Este S.r.l. inoltrava preannuncio di reclamo con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 46 del 30.9.2009, con la quale veniva inflitta la sanzione dell’ammenda di € 700,00 alla reclamante, per avere, durante l’incontro Este/Domegliara del 30.9.2009, alla fine del primo tempo, al rientro negli spogliatoi, circa 20 persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, profferito espressioni offensive ed ingiuriose all’indirizzo del Direttore di gara. Nella circostanza, inoltre veniva lanciato uno sputo che sfiorava il volto dell’Arbitro senza tuttavia colpirlo. Per avere propri sostenitori situati in tribuna, al quindicesimo minuto del secondo tempo e fino al termine della gara, profferito cori insultanti all’indirizzo dell’Arbitro. Con successivo atto di questa Corte datato 2.10.2009, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dall’A.C. Este in pari data. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Este S.r.l. di Este Padova). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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