F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 8) RICORSO DELL’A.S.D. CYNTHIA AVVERSO LE SANZIONI:- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 6 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; – AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI CYNTHIA/BOVILLE ERNICA DEL 21.10.09 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 23.10.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010
8) RICORSO DELL’A.S.D. CYNTHIA AVVERSO LE SANZIONI:- SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 6 GARE EFFETTIVE DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE; - AMMENDA DI € 5.000,00 ALLA RECLAMANTE, SEGUITO GARA COPPA ITALIA DILETTANTI CYNTHIA/BOVILLE ERNICA DEL 21.10.09 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 15 del 23.10.2009)
La A.S.D. Cynthia ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara di Coppa Italia del 21.10.2009 contro il Boville Ernica, era stata inflitta la squalifica del campo di giuoco per 6 gare effettive da disputarsi in campo neutro ed a porte chiuse e la ammenda di € 5.000,00, nonché si obbligava la società al risarcimento dei danni provocati all’autovettura di proprietà del Direttore di gara affidata, all’arrivo presso l’impianto sportivo, alla responsabilità di custodia del Dirigente della società locale addetto agli Ufficiali di gara. La sanzione era stata decisa a carico della società dal Giudice Sportivo “per avere propri sostenitori, nella fase finale del secondo tempo, dopo la realizzazione di una rete da parte della squadra avversaria, lanciato un sasso del peso di circa 1 Kg contro un Assistente Arbitrale colpendolo al torace, procurandogli forte dolore e determinandone al termine della gara – comunque conclusa dall’Assistente Arbitrale – la necessità, dopo una prima visita effettuata dal medico della società ospitante, di intervento medico presso il pronto soccorso ove veniva repertato lo stato fisico ecchimotico – contusivo con prognosi di giorni 7 s.c. ...” determinando la sanzione “...in considerazione della eccezionale gravità del fatto, oggettivamente idoneo per le dimensioni e la natura dell’oggetto lanciato contro l’Ufficiale di gara, a determinare concretamente pericolo gravissimo per la incolumità fisica del medesimo”. A sostegno dell’impugnazione, diretta a ottenere l’annullamento della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 e la riduzione della squalifica del campo a 3 giornate effettive di gara da disputarsi a porte chiuse sul proprio terreno, ovvero, in subordine a disputare le partite oggetto dell’emanando provvedimento comunque sul proprio campo a porte chiuse, la ricorrente ha affermato che la sanzione inflitta era eccessiva rispetto all’effettiva gravità degli eventi. In particolare ha rilevato che non vi era stata interruzione della gara e che l’Assistente non ha avuto necessità di cure immediate; inoltre ha sostenuto, in ordine ai danni lamentati dal Direttore di gara sulla sua auto, che non vi era prova circa l’imputabilità degli stessi ai sostenitori della ricorrente. Il ricorso merita accoglimento parziale, rideterminandosi la squalifica in 4 giornate in campo neutro a porte chiuse e la sanzione pecuniaria dell’ammenda di € 3.000,00, in considerazione del fatto che, nonostante la gravità del gesto, non è stato necessario, a seguito dello stesso, sospendere la gara in quanto l’Assistente ha potuto portare regolarmente a termine il suo compito. Viene invece confermato l’obbligo di risarcimento dei danni provocati all’autovettura del Direttore di gara, a seguito di richiesta e documentazione, tenuto conto del fatto che la stessa era stata affidata alla custodia del Dirigente della società locale addetto agli Ufficiali di gara. Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Cynthia di Genzano (Roma) e, per l’effetto: - riduce la sanzione della squalifica del campo di giuoco a 4 gare effettive da disputarsi in campo neutro e a porte chiuse; - riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00. Conferma nel resto. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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