F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 9) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA NUOVA VEROLESE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANGELO DANOTTI, INFLITTE SEGUITO GARA NUOVA VEROLESE/BELLUNO DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.10.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010
9) RICORSO CON PROCEDIMENTO D’URGENZA DELLA NUOVA VEROLESE CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ANGELO DANOTTI, INFLITTE SEGUITO GARA NUOVA VEROLESE/BELLUNO DEL 25.10.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 61 del 26.10.2009)
La Nuova Verolese Calcio ha impugnato, con procedimento d’urgenza, la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro il Belluno disputatasi in data 25.10.2009, era stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Danotti Angelo “per avere, a gioco in svolgimento e con il pallone lontano dall’azione di gioco, colpito con un calcio all’altezza dello stomaco un calciatore avversario rimasto a terra a seguito di un precedente contrasto e per essersi, alla notifica del provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara con termini estremamente irriguardosi”. A sostegno dell’impugnazione diretta a ottenere la riduzione della squalifica la ricorrente ha sostenuto che il calciatore avrebbe colpito involontariamente l’avversario rimasto a terra a causa di un precedente contrasto con gioco in svolgimento. Il ricorso è infondato alla luce del referto arbitrale e va pertanto confermato ai sensi dell’art.19 comma 4 lett. b) C.G.S il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso con procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla Nuova Verolese Calcio A.S.D. di Verolanuova (Brescia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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