F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 11) RICORSO DELL’A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MIRANTE SIMONE SEGUITO GARA DERUTA/GUIDONIA DEL 25.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010
11) RICORSO DELL’A.C.D. GUIDONIA MONTECELIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MIRANTE SIMONE SEGUITO GARA DERUTA/GUIDONIA DEL 25.10.2009 – (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 63 del 28.10.2009)
La motivazione della delibera indicata in epigrafe ha per oggetto la condotta del calciatore Mirante Simone, nel corso della gara Deruta/Guidonia del 25.10.2009, cui si attribuisce l’illecito di avere, a gioco in svolgimento, ma lontano dall’azione, colpito con un pugno un avversario, così da rendere necessaria la interruzione della gara per consentire l’intervento dei sanitari. La disposizione cui si fa riferimento viene indicata nell’art. 14, comma 4, lett. b) C.G.S., ma trattasi di un evidente ed innocuo lapsus calami, nessun dubbio potendo sussistere circa la individuazione della norma effettivamente applicata, che va identificata nell’art. 19, comma 4 lett. b) dello stesso codice, la quale prevede come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato, in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti. La società ricorrente chiede una riduzione della predetta squalifica, deducendo una diversa versione dell’accaduto: e cioè negando che vi sia stata alcuna violenza da parte del calciatore squalificato e sostenendo che egli si sarebbe limitato a “spintonare" l’avversario senza cagionargli alcuna ferita, tanto che entrambi i contendenti sarebbero poi usciti insieme dal terreno di giuoco, senza dare alcun seguito al fatto. Pur riconoscendo che il comportamento tenuto nell’episodio in questione appare censurabile alla luce dei principi di lealtà e correttezza, la parte ricorrente ritiene che l’accaduto si sia risolto in un semplice alterco privo di qualsiasi violenza fisica, tanto più che “i pugni sul volto lasciano il segno”. Si tratta, come è evidente, di una esposizione dei fatti sensibilmente diversa da quella contenuta nel rapporto arbitrale, la quale, a norma dell’art. 35 1.1 dello stesso codice fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. E nel verbale si attesta che al 48’ del secondo tempo il Mirante aveva colpito al volto con un pugno un avversario non in uno scontro di giuoco, ma a giuoco lontano. Può aggiungersi che nel supplemento di rapporto lo stesso arbitro ha avuto modo di precisare che i due contendenti non si erano limitati a scambiarsi delle spinte, ma erano venuti alle mani colpendosi reciprocamente l’un l’altro con un pugno al volto, sicchè si era resa necessaria la interruzione della partita, al fine di consentire ai massaggiatori di provvedere alle cure del caso. Né appare in alcun modo decisiva, in senso contrario al resoconto dell’arbitro, la predetta ed opinabile asserzione difensiva secondo la quale i pugni al volto lascerebbero il segno. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C.D. Guidonia Montecelio di Guidonia Montecelio (Roma). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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