F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 7) RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIETRO PIFANO SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 7) RICORSO DELLA POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PIETRO PIFANO SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009) Con il ricorso indicato in epigrafe la Polisportiva Olympia Agnonese ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale che ha inflitto una squalifica per cinque giornate al calciatore Pietro Pifano, ai sensi dell’art. 11 comma 2 C.G.S., per avere, al termine della gara con la Renato Curi Angolana, durante la procedura del far-play, con fare minaccioso, rivolto espressione offensiva e dal contenuto chiaramente discriminatorio e razzista nei confronti di un calciatore di colore della squadra avversaria. Più precisamente, nel rapporto arbitrale si riferisce che l’espressione era stata rivolta nei confronti del calciatore Enrico Mbonde Ganje. Sostiene la società ricorrente che la frase in questione sarebbe stata, invece, di generica offesa, per cui era da escludere nell’insulto qualsiasi intento razzistico. Inoltre, i due assistenti di gara non avevano rilevato e segnalato nulla al riguardo. Infine la vicenda si sarebbe svolta a seguito di un episodio, avvenuto negli ultimi cinque minuti dell’incontro, nel corso del quale, nonostante fosse rimasto dolorante in terra per un contrasto di giuoco un calciatore della polisportiva Olympia, il predetto Ganje aveva egualmente continuato la sua azione passandogli accanto e provocando così il risentimento da parte dei suoi avversari. Ora, è subito da premettere che quest’ultima osservazione non vale di per sé a modificare la natura dell’offesa proferita, poiché non ne rende diversa la tipologia ai fini della invocata riduzione della sanzione. Va poi ricordato che, a norma dell’art. 35.1.1 C.G.S. “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare”, per cui non è possibile tener conto di eventi o circostanze liberamente riferiti dalle parti interessate in contrasto con quanto in essi attestato. Né ai fini della completezza, della veridicità e dell’esattezza di quanto in essi dichiarato è richiesta la presenza di una concorde, puntuale attestazione che sia espressa anche nel rapporto redatto dagli assistenti. A ciò è da aggiungere, per quanto attiene alla circostanza del possibile fraintendimento relativo alla frase offensiva pronunciata dal Pifano, il dato fondamentale che questi anziché rimanere e chiarire immediatamente all’arbitro l’effettivo contenuto ed il vero significato dell’ingiuria rivolta nei confronti dell’avversario, si allontanava immediatamente, accompagnato velocemente dai suoi compagni agli spogliatoi, tanto da rendere necessaria per la notifica del provvedimento disciplinare una formale informazione rivolta dal direttore di gara al suo capitano: adempimento anche questo puntualmente menzionato nel rapporto arbitrale. Per cui, anche alla luce di questa singolare ed elusiva condotta, che lascia presumere nel suo autore una consapevolezza della gravità dell’illecito commesso, sembra da escludere la persuasività della tesi difensiva adombrata nel ricorso in ordine all’effettivo svolgimento dei fatti. Il gravame non appare, quindi, fondato e come tale non merita accoglimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese di Agnone (Isernia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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