F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 8) RICORSO DELLA S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE STOCCHINO SIMONE SEGUITO GARA POMEZIA CALCIO/TAVOLARA CALCIO DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010
8) RICORSO DELLA S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE STOCCHINO SIMONE SEGUITO GARA POMEZIA CALCIO/TAVOLARA CALCIO DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)
Con il ricorso indicato in epigrafe la S.S. Tavolata Calcio S.r.l. ha impugnato il provvedimento che ha inflitto una squalifica per tre giornate effettive di gara al calciatore Stocchino Simone, a seguito della partita Pomezia Calcio/Tavolara Calcio del 20 12.2009. La sanzione predetta era stata comminata per avere il predetto calciatore, a giuoco fermo, a seguito di una decisione tecnica dell’arbitro, rivolto al medesimo espressioni gravemente irriguardose, nonché intimidatorie e dal tenore estremamente minaccioso, chiaramente sintomatiche dell’indole violenta del soggetto e dell’assenza nel medesimo di qualsiasi forma di rispetto nei confronti del Direttore di gara. Il reclamo è stato motivato, ponendo in luce che lo Stocchino aveva subito un fallo da parte di un avversario e che alla richiesta di una maggior tutela per la sua incolumità era stato apostrofato dall’arbitro con frasi che mettevano in dubbio la sua personalità di uomo. La squalifica, pertanto, non avrebbe tenuto conto del fatto che la sua risposta era stata unicamente motivata da una intenzione di difendersi e non già di minacciare ed offendere e che in precedenza egli non aveva mai subito squalifiche per fatti analoghi e/o violenze verso avversari. Sicchè la sua punizione appariva sproporzionata ed eccessiva in riferimento al reale accadimento di fatti. Va preliminarmente ricordato che, a norma dell’art. 35.1.1 C.G.S. “I rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il
comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare”, per cui non è possibile tener conto di eventi o circostanze in essi non menzionati, ma liberamente dedotti dalle parti interessate. In questo ordine di idee va altresì tenuto presente che dal rapporto arbitrale risulta che nella specie lo Stocchino, a giuoco fermo, dopo essere stato intimato a non protestare incivilmente su ogni decisione del direttore di gara, si è rivolto a lui con la frase: “… se hai le ….. togliti la maglia di arbitro e vediamo se hai il coraggio di venire alle mani con me”, aggiungendo inoltre “ti aspetto
fuori e vediamo se sei un uomo”. Non è dubbio, pertanto, che nella espressione testualmente sopra riferita correttamente sono stati valutati gli estremi di una condotta non soltanto nettamente ingiuriosa, ma aggravata per di più nella specie da un evidente minaccia di futura aggressione. Ne consegue che nella determinazione della pena risulta impeccabilmente applicata la sanzione minima, prevista dal disposto dell’art. 17.4 e lett. a). Il gravame conseguentemente appare del tutto infondato. Per questi motivi La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Tavolara Calcio di Olbia (Otranto) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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