F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 10) RICORSO DEL RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARE EFFETTIVA INFLITTA AL SIGNOR GOBEO NUNZIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE) SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010
10) RICORSO DEL RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GARE EFFETTIVA INFLITTA AL SIGNOR GOBEO NUNZIO (DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE) SEGUITO GARA RENATO CURI ANGOLANA/POL. OLYMPIA AGNONESE DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)
La Renato Curi Angolana S.r.l. ha preannunciato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con la quale, in relazione alla gara contro la Pol. Olympia Agnonese disputatasi in data 20.12.2009, è stata inflitta la inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S. per una gara effettiva al signor Gobeo Nunzio dirigente accompagnatore della ricorrente per essere entrato indebitamente sul terreno di gioco protestando. Al preannuncio di reclamo non è seguito però l’invio dello stesso e pertanto è improcedibile. Per questi motivi la C.G.F. dichiara improcedibile il ricorso come sopra proposto dal Renato Curi Angolana di Città Sant’Angelo (Pescara) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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