F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 11) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. FOLLERA MARIO SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENETO/NUOVO CAMPOBASSO DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 111/CGF del 08 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 19 Luglio 2010 11) RICORSO DELLA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. FOLLERA MARIO SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENETO/NUOVO CAMPOBASSO DEL 20.12.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009) Con decisione pubblicata con il Com. Uff. n. 91 del 23.12.2009 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale L.N.D. ha inflitto al calciatore Mario Follera, tesserato della società Nuovo Campobasso Calcio, la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, in seguito alla gara Atletico Trivento/Nuovo Campobasso Calcio, disputata il 20.12.2009, per avere rivolto ad uno degli assistenti arbitrali espressioni dal contenuto estremamente triviale ed offensivo. Contro tale decisione ha proposto reclamo la Polisportiva Nuovo Campobasso assumendo che il Follera pronunciando la frase incriminata non voleva rivolgersi e pertanto offendere, né il direttore di gara, né l’assistente, ma intendeva sfogarsi con sé stesso in un momento di nervosismo derivante da un intervento dell’assistente di gara. Il reclamo della Polisportiva Nuovo Campobasso non merita accoglimento. La infondatezza del ricorso è resa palese dalla sua stessa formulazione dal momento che la società reclamante non contesta il fatto storico della pronuncia delle espressioni incriminate particolarmente volgari da parte del calciatore così come riportate nel referto arbitrale ripetute più volte. Pertanto la condotta gravemente irriguardosa del calciatore, che dovrebbe anzitutto essere deplorata dalla società di appartenenza, contraria ai fondamentali principi etici dell’ordinamento sportivo, giustifica pienamente la sanzione della squalifica di tre giornate di gara inflittagli dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso Calcio di Campobasso e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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