F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 19 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ANGRI CALCIO 1927/CALCIO POMIGLIANO DEL 27.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 27.1.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 19 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 20 Luglio 2010 1) RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO POMIGLIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES ANGRI CALCIO 1927/CALCIO POMIGLIANO DEL 27.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 59 del 27.1.2010) La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, letto il reclamo, osserva: - la A.S.D. Calcio Pomigliano ha proposto reclamo avverso le sanzioni dell’ammenda di € 5.000.00 e diffida, inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 75 del 23.1.2008). L’arbitro della gara Somigliano/Francavilla del 20.1.2008 ha riferito che: 1) alcuni sostenitori locali urlavano all’indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria cori a sfondo razziale; 2) a fine gara veniva ingiuriato ed insultato ripetutamente da una persona che sostava indebitamente nel recinto di gioco; 3) nel momento in cui si accingeva a lasciare lo spogliatoio veniva minacciato da tre persone anch’esse non autorizzate a sostare ivi. La società reclamante, attraverso i propri scritti difensivi, chiedeva a questa Corte una congrua riduzione dell’ammenda e l’annullamento della sanzione aggiuntiva della diffida. Motivava tali richieste, in primo luogo, sul presupposto che per fattispecie analoghe lo stesso Giudice Sportivo ha applicato sanzioni inferiori rispetto a quella ad essa inflitta e comunque, in riferimento ai riferiti “cori a sfondo razziale”, che si è trattato di un comportamento da parte di alcuni ragazzi e per pochi secondi. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Orbene, pur dando atto che il richiamo a decisioni del Giudice Sportivo, su casi analoghi, è del tutto irrilevante, ciò che in questa sede rileva, e che pertanto comporta la conferma del decisum di primo grado, è che non si evincono affatto i lamentati connotati di sproporzione nelle sanzioni inflitte. E ciò tenuto conto, in primo luogo, del comportamento dei sostenitori locali sugli spalti consistito nell’indirizzare cori a sfondo razziale ad un calciatore di colore della squadra avversaria, e delle gravi minacce e offese da parte di alcune persone non identificate nei confronti del Direttore di gara in ambienti prossimi a quelli riservati allo stesso, fatti, questi ultimi, ignorati dalla società reclamante. Infine è opportuno evidenziare che le sanzioni sono state determinate anche in considerazione della recidiva specifica per i fatti di cui al Com. Uff. n. 40 del 31.10.2007. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Calcio Pomigliano di Pomigliano d’Arco (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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