F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 19 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 20 Luglio 2010 2) RICORSO DELLA POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NICEFORO SERGIO SEGUITO GARA VITERBESE/BUDONI DEL 31.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 3.2.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 19 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 20 Luglio 2010 2) RICORSO DELLA POL. BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NICEFORO SERGIO SEGUITO GARA VITERBESE/BUDONI DEL 31.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 3.2.2010) Con ricorso indicato in epigrafe la Polisportiva Budoni propone reclamo avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore Niceforo Sergio, a seguito dell’incontro Viterbese/Budoni disputato il 31.1.2010 per il Campionato di Serie D, Girone G. Dal rapporto arbitrale risulta che il calciatore era stato espulso dal campo per somma di ammonizioni e che all’atto della sua espulsione aveva proferito all’indirizzo del direttore di gara espressione offensiva. Dallo stesso rapporto si evince altresì che la duplice ammonizione era stata cagionata: a) da proteste; b) da un fallo di mano commesso fuori dell’area di rigore. La frase offensiva veniva ripetuta per due volte ed accompagnata per di più da gesti plateali. Tali circostanze non vengono minimamente contestate dalla società ricorrente, la cui difesa si limita a ricordare la giovane età del protagonista e la mancanza di un retroterra di educazione calcistica adeguato: elementi questi che viceversa valgono ancor più a convincere della necessità di un efficace intervento diretto a meglio far comprendere i doveri e le responsabilità che gravano su di un giovane evidentemente non ancora del tutto maturo per affrontare in modo corretto una gara sportiva, rispettando oltre tutto l’autorità ed il prestigio dell’ufficiale chiamato a dirigerla. Né si rivela convincente al riguardo il tentativo di attribuire alla frase incriminata il significato di una protesta inverosimilmente rivolta contro sé stesso e la malasorte, anziché contro l’arbitro, per sottolineare la propria insoddisfazione e leggerezza, oltre che la inadeguatezza di una azione di protesta. Ciò premesso, è ancora da aggiungere, quanto alla misura della sanzione, che questa appare anzi, tutto sommato, abbastanza moderata, se si riflette che l’art. 19,5 lett. a) C.G.S., già prevede come misura minima la squalifica per due giornate in caso di condotta ingiuriosa od irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara e che nel caso di specie tale penalità andava sommata a quella, del tutto autonoma, conseguente alla reiterata condotta che aveva provocato la espulsione del giovane. Il ricorso non appare, quindi, meritevole di accoglimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Budoni di Budoni (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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