F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 19 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO DEL VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP/BELLUNO DEL 7.02.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 10.02.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 159/CGF del 19 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 20 Luglio 2010 3) RICORSO DEL VIRTUSVECOMP VERONA AVVERSO L’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA A PORTE CHIUSE E L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA VIRTUSVECOMP/BELLUNO DEL 7.02.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 114 del 10.02.2010) All’esito della gara del 7.2.2010 Virtusvecomp/Belluno, sulla scorta del rapporto di uno degli assistenti dell’arbitro, colpito appena sotto l’occhio destro dalla scheggia di un fumogeno, che gli procurava un leggero bruciore, permettendo di continuare la gara senza alcuna interruzione, fumogeno lanciato dai sostenitori della Virtusvecomp, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (cfr. Com. Uff. n. 114 del 10.2.2010) sanzionava con l’ammenda di € 1.000,00 e la disputa di una gara a porte chiusa. Proponeva reclamo con atto del 16.2.2010 la società rilevando che la stessa non poteva assolutamente ritenersi responsabile di fatti. In primo luogo osservava che la tribuna destinata ai propri sostenitori si trovava a più di quaranta metri dal luogo in cui stazionava l’assistente, che solo a fine partita l’assistente segnalava l’episodio, non avendo a questo proposito il medico sociale riscontrato nulla di anomalo. La società rilevava come fosse inconsueto il fatto che l’assistente, pur così colpito, non avesse chiesto di fermare l’incontro per essere soccorso, che non vi era alcun referto medico da cui poteva evincersi il danno fisico e che molto probabilmente il sintomo accusato era dovuto all’attacco di un piccolo insetto che le cui punture provocano delle sensazioni simili a delle bruciature, come spesso accade ai giocatori durante gli allenamenti e/o le partite; il tutto anche in considerazione della propria specchiata precedente condotta. Ciò premesso osserva questa Corte che il ricorso è parzialmente fondato. Emerge incontrovertibilmente il fatto – confermato altresì telefonicamente dall’assistente contattato in sede di camera di consiglio da questa Corte – che alcuni tifosi della Virtusvecomp hanno lanciato un fumogeno senza che il medesimo entrasse in campo e non all’indirizzo dell’assistente stesso. Una scheggia di detto fumogeno lo ha però colpito sotto l’occhio. Il comportamento dei tifosi pur non integrando una manifestazione di intemperanza non trova comunque alcuna giustificazione e neppure una eventuale ragione esimente. In detto contesto sembra però debba essere valutata la concreta potenzialità dell’atto a creare effetti oggettivamente e/o volontariamente lesivi, cosa di cui in realtà questa Corte dubita anche in considerazione del fatto che il fumogeno non era diretto verso il terreno di giuoco e nemmeno verso tifosi avversari e che pertanto una scheggia del medesimo solo per una fortuita eventualità ha colpito l’assistente; il quale nella specie non ha nemmeno riportato lesioni di apprezzabile valutazione. In questo particolare specifico quadro pare pertanto che sia equo ridurre la sanzione eliminando l’obbligo dello svolgimento di una gara a porte chiuse e rideterminando la sanzione stessa nella diffida, confermando la parte pecuniaria nella misura determinata dal Giudice di I°grado. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Virtusvecomp Verona di Verona, annulla la delibera impugnata e ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 1.000,00 con diffida. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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