F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010 5) RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARCANGELO PANICO SEGUITO GARA RIETI/TAVOLARA CALCIO DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 14.4.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 244/CGF del 29 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 013/CGF del 20 Luglio 2010
5) RICORSO F.C. RIETI S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE ARCANGELO PANICO SEGUITO GARA RIETI/TAVOLARA CALCIO DELL’11.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 155 del 14.4.2010)
Con atto del 20.4.2010 la società F.C. Rieti S.r.l. interponeva rituale e tempestivo ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (Com. Uff. n. 155 del 14.4.2010) con la quale l’organo di prime cure irrogava al calciatore Arcangelo Panico la sanzione sportiva della squalifica per 3 gare effettive quale conseguenza di comportamento antidisciplinare posto in essere in campo nei confronti di un avversario. La reclamante deduceva a sostegno l’assenza di connotati violenti caratterizzanti la condotta del Panico il quale, in risposta a provocazione verbale dell’avversario, che avrebbe ingiuriato ed offeso anche la sua famiglia, “allungava il proprio braccio senza intento violento verso il calciatore avversario per rappresentare il proprio fastidio ed allontanarlo. Quest’ultimo cadeva a terra ma non subiva alcun danno fisico” Alla luce di tali osservazioni concludeva per la riqualificazione del fatto contestato semplicemente come antisportivo con applicazione della relativa sanzione di cui all’art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. ovvero 2 turni di squalifica ritenuti congrui anche alla luce di altri episodi pressoché identici esposti nel medesimo Comunicato impugnato. Il ricorso deve essere respinto. La C.G.F. – III Sezione giudicante – osserva che il referto arbitrale descrive con analitica precisione l’episodio in discussione. Il calciatore Panico all’8 minuto del primo tempo, quindi anche in una fase della gara certamente non caratterizzata da vis agonistica accentuata, a gioco fermo, colpiva con uno schiaffo l’avversario. Tale episodio ricadeva sotto la diretta visione dell’Arbitro che provvedeva ad espellere il Panico. Come noto, è il referto arbitrale che costituisce prova privilegiata tale da non poter essere confutata da mere deduzioni che, peraltro, nel caso in esame, non hanno fornito alcun contributo ulteriore e disarmonico rispetto alla chiarezza espositiva del referto. Il Giudice Sportivo, in definitiva, ha fatto buon governo della norma disciplinare infliggendo una congrua sanzione al ricorrente non meritevole di riforma. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal F.C Rieti s.r.l. di Rieti. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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