F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 1) RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BALLEELLO PATRIZIO INFLITTA SEGUITO GARA TAVOLARA/LATINA DEL 27.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 3.3.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010
1) RICORSO DELL’U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BALLEELLO PATRIZIO INFLITTA SEGUITO GARA TAVOLARA/LATINA DEL 27.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 127 del 3.3.2010)
Con ricorso del 5.3.2010 la U.S. Latina Calcio ha presentato reclamo avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 127 del 3.3.2010, di squalifica per tre gare effettive al calciatore Balleello Patrizio. La ricorrente ha chiesto la revoca o la rideterminazione della squalifica, sostenendo l’insussistenza dei fatti di condotta antisportiva del Balleello e, comunque, la genericità e l’infondatezza della delibera del Giudice Sportivo. Al fine di dimostrare la differente ricostruzione dei fatti, la reclamante ha richiesto l’ammissione quale mezzo di prova del filmato della partita Tavolara/Latina, rilasciato dalla televisione Videolina di Cagliari. Questa Corte innanzitutto rammenta che le ipotesi e le finalità in cui possono essere utilizzate le prove televisive sono individuate in maniera tassativa dall’art. 35 C.G.S. Pertanto, va dichiarato inammissibile l’utilizzo quale mezzo di prova del filmato prodotto dalla reclamante. Ciò premesso ed in assenza di ogni altro elemento, questa Corte non può non considerare il fatto storico così come rappresentato nel referto arbitrale, essendo quest’ultimo dotato - come noto - di particolare forza probatoria. Il Giudice Sportivo con motivazione che riporta quella contenuta nel suddetto referto, ha, in modo corretto secondo questa Corte, fatto applicazione del disposto dell’art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S., il quale per i calciatori responsabili di condotta violenta - commessa durante la gara, nei confronti di altri calciatori - prevede, come sanzione minima, la squalifica per tre giornate. Alla luce di detta assorbente considerazione la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Latina Calcio di Latina. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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