F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010 6) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MONACO DI MONACO GIUSEPPE INFLITTAGLI SEGUITO GARA SANTEGIDIESE/ATLETICO TRIVENTO DEL 21.2.2010 (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 195/CGF del 12 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 019/CGF del 26 Luglio 2010
6) RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO TRIVENTO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MONACO DI MONACO GIUSEPPE INFLITTAGLI SEGUITO GARA SANTEGIDIESE/ATLETICO TRIVENTO DEL 21.2.2010 (delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 124 del 24.2.2010)
La Corte di giustizia Federale, - letti gli atti ed il reclamo della A.S. Atletico Trivento; - rilevato che gli episodi contestati al calciatore Monaco Di Monaco Giuseppe, dai quali scaturivano i provvedimenti sanzionatori da parte del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, risultano incontrovertibilmente provati dai documenti ufficiali di gara che formano, ai sensi dell’art. 35 comma 1.1 C.G.S., fonte di prova privilegiata; - rilevato che prive di fondamento, con riferimento all’accertamento dei fatti, sono da ritenere le allegazioni difensive tendenti eclusivamente ad ingenerare dubbi in merito alla loro riferibilità al proprio tesserato; - ritenuto che la squalifica inflitta al Monaco Di Monaco è stata applicata a seguito del comportamento sia gravemente minaccioso ed offensivo tenuto dallo stesso nei confronti del Direttore di Gara che dall’atto violento perpetrato ai danni di un calciatore avversario che colpiva con un calcio ad una gamba e che, pertanto, gli episodi di cui si è reso responsabile il Monaco Di Monaco sono stati correttamente sanzionati dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Atletico Trivento S.r.l. di Trivento (Campobasso). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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