F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 1) RECLAMO DELL’ACRD ACICATENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PALAZZOLO/ACICATENA DEL 24.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 125 del 25.2.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 1) RECLAMO DELL’ACRD ACICATENA AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA PALAZZOLO/ACICATENA DEL 24.2.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 125 del 25.2.2010) Con atto del 26.2.2010, la società A.C.R.D. Acicatena inoltrava “preannuncio di reclamo” con richiesta degli atti ufficiali manifestando l’intenzione di gravare la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale di cui al Com. Uff. n. 125 del 25.2.2010, con la quale, a seguito dell’incontro Palazzolo/Acicatena del 24.2.2010, infliggeva: - la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00 alla reclamante per avere, al termine della gara, persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto all’indirizzo di un Assistente Arbitrale espressioni dal contenuto gravemente minaccioso; - la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell’art. 19 C.G.S., per 3 gare effettive inflitta al signor Rosario Corbello, per aver avvicinato, al termine della gara, un Assistente Arbitrale mentre si dirigeva verso lo spogliatoio rivolgendogli chiari espressioni dal contenuto minaccioso; - della squalifica per 8 gare effettive inflitta al calciatore Giorgio Angele, per aver rivolto espressioni gravemente offensive e minacciose all’indirizzo di un Assistente di gara e, alla notifica del provvedimento di espulsione, tentava di aggredire lo stesso Assistente senza riuscirci per l’immediato intervento di alcuni componenti della panchina della propria squadra; - della squalifica per 2 gare effettive inflitta al calciatore Fabio Femiano per aver colpito con una violenta spallata al petto un calciatore avversario. . Con successivo atto di questa Corte datato 5.3.2010, si provvedeva a trasmettere a mezzo comunicazione fax alla reclamante gli atti di gara che venivano ricevuti dal A.C.R.D. Acicatena in pari data. Tanto premesso, preliminarmente la Corte osserva come il reclamo debba essere dichiarato inammissibile e ciò sulla scorta della seguente osservazione. Il sodalizio sportivo a seguito dell’invio del preannuncio di reclamo, ometteva di presentare un appello motivato nei termini di rito così come previsto dal combinato disposto degli artt. 33 e 37, C.G.S. ovvero nel termine del settimo giorno successivo alla ricezione degli atti ufficiali. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per mancato invio dei motivi di reclamo, il reclamo come sopra proposto dall’ACRD Acicatena di Acicatena (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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