F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 2) RECLAMO DELL’A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LE SANZIONI:PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 3-0;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, NONCHÉ AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE SANTEGIDIESE/L’AQUILA CALCIO DEL 6.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 80 dell’8.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 25 Marzo 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 26 Luglio 2010 2) RECLAMO DELL’A.S.D. L’AQUILA CALCIO 1927 AVVERSO LE SANZIONI:PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA COL PUNTEGGIO DI 3-0;PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, NONCHÉ AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE SEGUITO GARA CAMPIONATO JUNIORES NAZIONALE SANTEGIDIESE/L’AQUILA CALCIO DEL 6.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 80 dell’8.3.2010) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 80 dell’8.3.2010, ha inflitto alla reclamante le sanzioni: - della punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3 – 0; - della penalizzazione di punti 1 in classifica; - dell’ammenda di € 1.000,00. Tale decisione veniva assunta perché, dal referto arbitrale veniva rilevato che la gara Santegidiese/L’Aquila del 6.3.2010, non era stata disputata per la mancata presentazione, sul terreno di gioco, della reclamante entro il tempo regolamentare di attesa. Avverso tale provvedimento la società A.S.D. L’Aquila Calcio 1927 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.3.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 23.3.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. L’Aquila Calcio 1927 dell’Aquila, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it