F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 27 Luglio 2010 1) RICORSO DELLA VIRTUS CASARANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATORE CENCIARELLI DIEGO SEGUITO GARA FRANCAVILLA CALCIO/VIRTUS CASARANO DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 03.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 266/CGF del 21 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 028/CGF del 27 Luglio 2010
1) RICORSO DELLA VIRTUS CASARANO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA ALLA CALCIATORE CENCIARELLI DIEGO SEGUITO GARA FRANCAVILLA CALCIO/VIRTUS CASARANO DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 167 del 03.5.2010)
Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010, irrogava a carico di Cenciarelli Diego, calciatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara nel presupposto così descritto nel provvedimento impugnato: “ Per avere, a gioco fermo, in reazione ad un fallo subito, colpito con una testata al volto un calciatore avversario”. Preso atto che nel reclamo si censura la decisione per eccessività della sanzione inflitta, assumendo che il Cenciarelli non avrebbe commesso una azione violenta ma si sarebbe reso responsabile solamente di una condotta antisportiva, la cui pena edittale è di 2 giornate di squalifica. Considerato che il fatto dedotto nella decisione impugnata non è comunque contestato e in ogni caso è riportato negli atti del procedimento; che colpire un avversario con una testata costituisce indubbio atto violento per il quale la pena minima edittale è di 3 giornate di squalifica. Ritenuto in definitiva che l’episodio di cui al procedimento appare idoneo a giustificare la decisione del Giudice Sportivo Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Virtus Casarano A.S.D. di Casarano (Lecce). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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