F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 05 Agosto 2010 7) RECLAMO A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TEMPESTA LEONARDO SEGUITO GARA MONTEROTONDO/DERUTA DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 08 Aprile 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 040/CGF del 05 Agosto 2010 7) RECLAMO A.S. DERUTA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TEMPESTA LEONARDO SEGUITO GARA MONTEROTONDO/DERUTA DEL 21.3.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010) Con ricorso del 26.3.2010 AS Deruta ha presentato reclamo avverso decisione del Giudice Sportivo, come da Com. Uff. n. 143 del 24.3.2010, per la squalifica di due giornate inflitta al calciatore Tempesta Leonardo. La ricorrente offre una propria ricostruzione dei fatti, sostenendo che il Tempesta abbia solo urtato la porta degli spogliatoi, senza scalciarla, e mette in rilievo il pregresso “curriculum” del Tempesta medesimo, che nel passato non avrebbe mai riportato sanzioni per comportamenti violenti o deplorevoli. Questa Corte non può non considerare, in assenza di ogni altro elemento, il fatto storico così come rappresentato dal Commissario di campo (dotato - come noto - di particolare forza probatoria), fatto correttamente proprio dal Giudice Sportivo e sanzionato quale condotta gravemente antisportiva. In assenza di ogni altro elemento, alla luce di detta assorbente considerazione, la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge reclamo come sopra proposto dall’A.S. Deruta di Deruta (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it