F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 09 Agosto 2010 2) RICORSO DELL’A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NARDO VINCENZO SEGUITO GARA BUDONI/LATINA CALCIO DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 09 Agosto 2010 2) RICORSO DELL’A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE NARDO VINCENZO SEGUITO GARA BUDONI/LATINA CALCIO DEL 18.4.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010) Con ricorso del 24.4.2010 la A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 160 del 21.4.2010, di squalifica per tre gare effettive al giocatore Nardo Vincenzo. La ricorrente - pur confermando lo svolgimento dei fatti relativamente alla frase ingiuriosa pronunciata - ha chiesto la riduzione della squalifica, rilevando una asserita disparità di trattamento rispetto ad altre squalifiche contestualmente irrogate dal Giudice Sportivo, chiedendo l’applicazione delle circostanze attenuanti in ragione del “curriculum illibato” del Nardo e facendo leva su una discrasia terminologica tra la decisione del Giudice Sportivo e il referto dell’arbitro. Nel referto dell’assistente di gara si riporta che la frase ingiuriosa è stata pronunciata “puntando il suo viso contro il mio”; mentre nella decisione del Giudice Sportivo si può leggere che l’espressione dal contenuto estremamente triviale è stata rivolta “accostato il proprio viso a quello dell’Ufficiale di gara”. Va premesso che l’eventuale “curriculum illibato” e la comparazione tra differenti sanzioni irrogate rispetto a comportamenti e fattispecie diverse non sono argomenti che possono essere valutati da questa Corte in sede di giudizio. Ai sensi dell’art. 19 C.G.S. va sanzionato in maniera severa il comportamento minaccioso ed intimidatorio dei calciatori rispetto agli ufficiali di gara. Orbene, la fattispecie esaminata riguardo al signor Nardo e ammessa dalla stessa ricorrente consiste nell’aver indirizzato all’ufficiale di gara una espressione estremamente triviale con atteggiamento minaccioso e intimidatorio. Tale connotazione del comportamento del signor Nardo si desume in maniera in equivoca sia dal referto dell’assistente di gara sia dalla decisione del Giudice Sportivo. La terminologia lievemente differente utilizzata nei due atti non modifica in alcun modo la qualificazione del comportamento e la ratio per cui il medesimo viene sanzionato. Anche a voler ritenere che “puntare il viso” possa differire dall’ “accostare il viso”, quoad effectum si tratterebbe comunque di comportamenti del tutto analoghi e comunque evidentemente tesi ad assumere un atteggiamento minaccioso e intimidatorio nei confronti dell’Ufficiale di gara e, come tali, da sanzionare severamente. Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia Federale rigetta il ricorso. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Pol. Calcio Budoni di Budoni (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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