F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 09 Agosto 2010 4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PARENTATO SALVATORE SEGUITO GARA CASOLI/BOJANO DEL 2.5.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 256/CGF del 07 Maggio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 042/CGF del 09 Agosto 2010
4) RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’A.S.D. BOJANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE PARENTATO SALVATORE SEGUITO GARA CASOLI/BOJANO DEL 2.5.2010
(Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010)
Al termine dell’incontro Casoli/Bojano disputata il 2.5.2010, valevole per il Campionato Serie D, Girone F, il calciatore Parentato Luigi numero 4 della società Bojano, nel recinto di giuoco, nel corso del rientro delle squadre negli spogliatoi, colpiva con una manata al petto di media intensità un giocatore avversario senza provocare alcun danno fisico. L’arbitro non gli poteva mostrare il cartellino comunicando al capitano della squadra quanto aveva veduto. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 167 del 3.5.2010, lo sanzionava con la squalifica per due gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Bojano chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore Parentato n. 4 al 26° del secondo tempo era stato sostituito dal n. 16 Sacco Giovanni così abbandonando il terreno di giuoco così come risulta dal referto arbitrale, nonché dalla nota sottoscritta dall’arbitro consegnata al termine della gara alle società. Nel reclamo veniva evidenziato che il Parentato dopo la sostituzione aveva abbandonato il recinto di giuoco e che da un’indagine effettuata dalla società l’autore del gesto era il n.16 Sacco Giovanni il quale appunto aveva preso parte all’incontro in sostituzione appunto del Parentato. In buona sostanza secondo l’impugnazione il reale responsabile della condotta sarebbe appunto il Sacco e che l’arbitro molto probabilmente sarebbe stato indotto in errore dal momento che nell’accadimento molti giocatori si sarebbero tolti la maglia e che in sede di compilazione del referto avrebbe potuto indicare erroneamente il Parentato come responsabile non avvedendosi della circostanza dell’avvenuta sostituzione con il Sacco reale autore del gesto. La società chiedeva l’escussione di alcuni testimoni presenti ai fatti comunque depositando delle dichiarazioni scritte di tesserati. Ciò posto le prospettate censure non meritano accoglimento. Ed infatti sia dall’esame del referto arbitrale che dalla successiva integrazione richiesta per le vie brevi da questa Corte (cfr. nota Fax sottoscritta dall’arbitro in data 7.5.2010) emerge, in
maniera inequivocabile, che il giocatore responsabile della violazione è il Parentato Luigi non avendo l’arbitro sul punto mostrato alcuna titubanza. A questo aggiungasi che il giocatore sostituito non aveva l’obbligo di lasciare il recinto di giuoco ben potendo egli essersi reso responsabile – così come refertato dall’arbitro – della condotta ascrittagli, avendo fatto rientro al termine della gara negli spogliatoi unitamente a tutti i calciatori e non essendo smentita la circostanza nelle forme e modi previsti dall’art. 35, 1.2 C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dall’A.S.D. Bojano di Bojano (Campobasso) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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