F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 10 Agosto 2010 4) RICORSO DELLA S.S.D. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI NAPOLI MICHELE SEGUITO GARA MILAZZO/MAZARA DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 13.1.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF del 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 045/CGF del 10 Agosto 2010 4) RICORSO DELLA S.S.D. MILAZZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DI NAPOLI MICHELE SEGUITO GARA MILAZZO/MAZARA DEL 10.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 96 del 13.1.2010) Con il ricorso indicato in epigrafe la società propone reclamo avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Di Napoli Michele, a seguito dell'incontro Milazzo/Mazara, disputato il 10.1.2010 e valevole per la 17a giornata del Campionato Interregionale, Girone I. La motivazione del provvedimento disciplinare si basa sul comportamento del predetto giocatore, per avere egli, a giuoco fermo ed in reazione a condotta violenta di un avversario colpito quest'ultimo con una testata. Il materiale svolgimento dei fatti risulta chiaramente esposto nel rapporto arbitrale ed in quello di un assistente dell'arbitro, anch'esso allegato agli atti. I motivi del gravame non contestano l'andamento dei fatti, così come innanzi descritto, ma si limitano a chiedere una equa riduzione della sanzione, tenendo conto che la persona aggredita non avrebbe avuto necessità di ricorrere ad alcuna cura sanitaria, né comunque riportato dolore od altre conseguenze di ordine fisico, né avvertito malore di alcun genere, per cui la condotta sanzionata avrebbe dovuto venir ridimensionata ad un semplice gesto di stizza carente di intenzioni aggressive. La doglianza non ha pregio, né vale comunque ad attenuare la gravità dell'illecito commesso. Sta di fatto che la sanzione comminata corrisponde già al minimo della penalità prevista dall'art. 19.4, lett. b) C.G.S., il quale prescinde, nel descrivere il comportamento da sanzionare, dalla entità delle conseguenze prodotte dall'aggressione, limitandosi a prevedere gli estremi di una condotta violenta. Né va dimenticato che l'episodio contestato al Di Napoli non si è svolto nella fattispecie in connessione con una normale fase di giuoco, ma rivela aspetti particolarmente riprovevoli per essersi realizzato a giuoco fermo. Per le suddette ragioni il ricorso non appare meritevole di accoglimento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Milazzo di Milazzo (Messina). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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