F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 45/CGF del 10 Agosto 2010 7) RICORSO DELLA S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALDAROLA NICOLA SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENTO/REAL MONTECCHIO DEL 17.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 145/CGF 29 Gennaio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 45/CGF del 10 Agosto 2010
7) RICORSO DELLA S.S. REAL MONTECCHIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CALDAROLA NICOLA SEGUITO GARA ATLETICO TRIVENTO/REAL MONTECCHIO DEL 17.1.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)
Al 31° del secondo tempo, della gara Atletico Trivento/Real Montecchio disputata il 17.1.2010, il calciatore Caldarola Nicola numero 8 della società Real Montecchio a “giuoco fermo” tirava per i capelli un giocatore avversario facendolo violentemente cadere a terra. L’arbitro lo espelleva ed il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 20.01.2010, lo sanzionava con la squalifica per tre gare effettive. Avverso tale decisione ha presentato ricorso la società Real Montecchio chiedendo il riesame di tutta la questione alla luce del fatto che il calciatore – il quale aveva subito un fallo da cui gli era derivata una contusione tanto che non ha potuto prendere parte alla successiva gara – cercava di battere più velocemente la punizione e nella foga, trovando un avversario che gli impediva di riprendere il gioco, lo spintonava appoggiandogli le mani sulla nuca in modo non violento. Ciò posto la prospettata censura non merita accoglimento. Ed infatti dall’esame del referto arbitrale emerge, in maniera inequivocabile, che il calciatore Caldarola ha tirato per i capelli l’avversario. Il tutto è avvenuto a giuoco fermo con una connotazione violenta così come puntualmente descritta dall’arbitro, non potendo a questo proposito trovare ingresso nel sistema qualsivoglia diversa interpretazione e ricostruzione fattuale essendo i fatti avvenuti sotto la diretta visione dell’arbitro stesso che ha fedelmente ricostruito gli accadimenti dal medesimo in quel momento percepiti. Consequenzialmente si ritiene che la fattispecie sia stata pertanto correttamente vagliata dal Giudice Sportivo, che ha comminato l’esatta sanzione prevista dal vigente C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Real Montecchio A.S.D. di Sant’Angelo in Lizzola (Pesaro e Urbino). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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