F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF 05 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 10 Agosto 2010 1) RICORSO S.S.D. F.C. BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BELLOCCI MARCO SEGUITO GARA BIKKEMBERGS F./CARPI CALCIO DEL 17.1.2010 2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE –2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 149/CGF 05 Febbraio 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 46/CGF del 10 Agosto 2010 1) RICORSO S.S.D. F.C. BIKKEMBERGS FOSSOMBRONE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE BELLOCCI MARCO SEGUITO GARA BIKKEMBERGS F./CARPI CALCIO DEL 17.1.2010 2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 102 del 20.1.2010, ha inflitto al calciatore Bellocci Marco, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Bikkembergs F./Carpi Calcio del 17.1.2010, il Bellocci reagiva, a gioco fermo, ad un fallo subito, colpendo con violenza un calciatore avversario con una gomitata all’altezza dell’occhio sinistro, rendendone necessaria la sostituzione. Avverso tale provvedimento la società S.S.D. F.C. Bikkembergs Fossombrone S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.1.2010, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l’1.2.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dalla S.S.D. F.C. Bikkembergs Fossombrone s.r.l. di Fossombrone (Pesaro e Urbino), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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