F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 19 Novembre 2010 4) RICORSO DELLA S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/MONTEVARCHI DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 74/CGF del 14 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 98/CGF del 19 Novembre 2010 4) RICORSO DELLA S.S.D. SANSEPOLCRO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/MONTEVARCHI DEL 19.9.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 22.9.2010, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 800,00 alla S.S.D. Sansepolcro Calcio S.r.l.. Tale decisione veniva assunta perché, durante l’incontro Sansepolcro/Montevarchi del 19.9.2010, alcuni sostenitori del Sansepolcro Calcio, per tutta la durata dell’incontro, rivolgevano agli Ufficiali di gara espressioni gravemente ingiuriose. Avverso tale provvedimento la S.S.D. Sansepolcro Calcio S.r.l. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 23.9.2010 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa l’11.10.2010, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Sansepolcro Calcio S.r.l. di Sansepolcro (Arezzo), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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