F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 21 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 18 Gennaio 2011 3. RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE RUSSO GIULIO SEGUITO GARA FORZA E CORAGGIO/TURRIS DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 13.10.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 78/CGF del 21 Ottobre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 150/CGF del 18 Gennaio 2011 3. RICORSO DEL F.C. TURRIS 1944 AVVERSO LA SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE RUSSO GIULIO SEGUITO GARA FORZA E CORAGGIO/TURRIS DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 45 del 13.10.2010) La Corte di Giustizia Federale, letti gli atti, premesso che: - la F.C. Turris 1944 proponeva reclamo avverso la squalifica per 2 gare inflitta al calciatore Russo Giulio dal Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 13.10.2010. - il calciatore, tesserato in favore della società reclamante, è stato espulso perché a gioco fermo, in segno di protesta, applaudiva ripetutamente in maniera ironica l’arbitro dicendogli anche bravo, bravo”. - la società reclamante impugna tale decisione ritenendo la sanzione eccessiva e spropositata e ne chiede, pertanto, la riduzione ad una sola giornata. Il reclamo è infondato e non meritevole di accoglimento. Il comportamento posto in essere dal Russo integra un contegno irriguardoso, come qualificato anche dalla stessa reclamante nei propri motivi di doglianza, e determina l’applicazione minima della sanzione per 2 gare effettive ex art. 19 comma 4 lett. a) C.G.S.. La misura minima della pena edittalmente prevista è pertanto insuscettibile di riduzione, e viene comunque applicata a prescindere dallo stato emotivo nel quale il calciatore avrebbe agito secondo quanto rappresentato dalla società reclamante. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Turris 1944 di Torre del Greco (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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