F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011 5. RICORSO A.S.D. POMIGLIANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PASTORE PIETRO SEGUITO GARA ARZANESE/POMIGLIANO DEL 07.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011
5. RICORSO A.S.D. POMIGLIANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. PASTORE PIETRO SEGUITO GARA ARZANESE/POMIGLIANO DEL 07.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; - letto il reclamo proposto dalla A.S.D. Calcio Pomigliano avverso la delibera del Giudice Sportivo pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010, con la quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Pastore Pietro “per avere, a gioco fermo, scagliato con le mani il pallone contro un calciatore avversario che, colpito al volto, cadeva a terra”; - rilevato che la società reclamante ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice di prime cure per ottenere la riduzione della squalifica ad 1 sola gara, assumendo che il comportamento tenuto dal proprio calciatore non può essere qualificato come violento in quanto il calciatore avversario non ha subito alcun danno fisico e non vi è stato bisogno dell’intervento del medico come tra l’altro riportato dal Direttore di gara nel proprio rapporto; - ritenuto che la sanzione per 3 gare inflitta al calciatore appare eccessiva rispetto al comportamento tenuto dal Pastore che seppur grave, non ha determinato alcun danno fisico al calciatore avversario, tanto da far apparire equo ridurre la squalifica a 2 gare effettive. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D Pomigliano Calcio di Pomigliano d’Arco (Napoli), riducendo la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Pastore Pietro a 2 giornate di gara effettive. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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