F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011 4. RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTIS TRANI/BATTIPAGLIESE DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 3.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011 4. RICORSO A.S.D. BATTIPAGLIESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FORTIS TRANI/BATTIPAGLIESE DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 3.11.2010) Con atto dell’8.11.2010 la A.S.D. Battipagliese ha presentato ricorso avverso alla decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 54 del 3.11.2010, di sanzionare la società con un’ammenda di € 1.500.00 motivata “in quanto propri sostenitori, in campo avverso, introducevano e utilizzavano materiale pirotecnico all’interno dell’impianto sportivo, lanciavano un accendino che sfiorava un assistente dell’arbitro, nonché lanciavano una bottiglietta d’acqua che sfiorava l’allenatore della squadra avversaria”. In proposito la Corte di Giustizia Federale osserva che la sanzione discende da una erronea lettura dei referti degli assistenti di gara. Nel referto arbitrale è infatti posto in rilievo che soltanto un petardo “veniva fatto esplodere dai sostenitori della Battipagliese nel settore loro assegnato”, mentre “dagli spalti dove si trovavano i sostenitori locali venivano fatti esplodere due petardi”. Nel rapporto dell’assistente viene chiaramente evidenziato che lui stesso veniva “sfiorato da un accendino di colore verde, al braccio sinistro, scagliato dalla tribuna centrale, presidiata dalla tifoseria locale” e che al 14° del 2° tempo “veniva lanciata dalla tribuna centrale, presidiata dalla tifoseria locale, una bottiglietta d’acqua la quale sfiorava l’allenatore Santosuosso della società Battipagliese”. Da quanto sopra esposto, discende che alla società Battipagliese è addebitabile solamente il lancio di un petardo. Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Battipagliese di Battipaglia (Salerno), riducendo a € 300,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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