F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011 2. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/VOLUNTAS SPOLETO DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 3.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 95/CGF del 18 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 151/CGF del 18 Gennaio 2011
2. RICORSO A.D. VOLUNTAS CALCIO SPOLETO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.700,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SANSEPOLCRO/VOLUNTAS SPOLETO DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 54 del 3.11.2010)
Il provvedimento indicato in epigrafe era stato adottato “per avere proprii sostenitori in campo avverso rivolto agli ufficiali di gara espressioni gravemente ingiuriose e minacciose, tentando anche di colpire uno degli assistenti arbitrali con un pallone”. La società ricorrente chiede una riduzione della entità della condanna pecuniaria, sostenendo che solo una sparuta rappresentanza dei propri tifosi aveva verbalmente offeso il giudice di linea ed inoltre che non c’era stato alcun tentativo di colpire con un pallone uno degli assistenti arbitrali, in quanto il pallone stesso, uscito per un fallo laterale e finito in una gradinata, era stato prontamente rimandato in campo da un tifoso e non era caduto nei pressi dell’assistente in questione. Le doglianze di cui sopra non appaiono suffragate da alcun elemento di prova e risultano contraddette, in particolare, dal rapporto dell’assistente arbitrale stesso, il quale ha precisato testualmente il contenuto delle gravi espressioni oltraggiose ricevute, nonchè delle minacce proferite nei confronti suoi e dell’arbitro da parte di un gruppo di circa venti persone, confermando altresì l’aggressione con una pallonata, che era riuscito ad evitare unicamente in quanto tempestivamente scansatosi. Ed è appena il caso di ricordare che non sussiste al riguardo alcun possibile motivo di dubbio, considerata la peculiare efficacia probatoria attribuita ai rapporti degli assistenti arbitrali, come dell’arbitro, dall’art. 35, 1.1, C.G.S.. Cosicché la misura della condanna appare senz’altro meritevole di conferma, tanto più che nella fattispecie non si era adeguatamente tenuto conto delle riprovevoli invettive di stampo razzista rivolte nei confronti di un giocatore della squadra dello Spoleto, Fabrizio Dos Santos Ferriera, e menzionate nei rapporti dell’arbitro e dell’altro assistente arbitrale. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.D. Voluntas Calcio Spoleto di Spoleto (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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