F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011 6.RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CASIRAGHI GIANCARLO INFLITTA SEGUITO GARA CASTELLANA CASTELGOFFREDO/OLGINATESE DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011
6.RICORSO U.S.D. OLGINATESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE CASIRAGHI GIANCARLO INFLITTA SEGUITO GARA CASTELLANA CASTELGOFFREDO/OLGINATESE DEL 7.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)
La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti; - letto il reclamo proposto dalla U.S.D. Olginatese avverso la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010, con la quale è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 giornate al calciatore Casiraghi Giancarlo “per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario ”; - rilevato che la società reclamante, pur riconoscendo una condotta antisportiva del proprio tesserato,escludeva che lo stesso avesse posto in essere un comportamento violento come riportato nel rapporto del Direttore di Gara e, per tali ragioni, chiedeva la riduzione della squalifica; - ritenuto che le ragioni su cui si fonda il ricorso non sono idonee a far mutare la decisione adottata dal Giudice Sportivo in quanto contengono valutazioni e riferimenti ininfluenti che si risolvono in una contestazione dei fatti descritti nel rapporto arbitrale, dove il Casiraghi viene indicato quale autore della condotta violenta nei confronti di un avversario. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Olginatese di Olginate (Lecco).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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