F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011 3.RICORSO A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA CALCIO/REAL NOCERA SUPERIORE DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 26 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 152/CGF del 18 Gennaio 2011
3.RICORSO A.S.D. REAL NOCERA SUPERIORE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CASERTANA CALCIO/REAL NOCERA SUPERIORE DEL 10.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)
Nel corso della gara disputata il 10.10.2010 fra Casertana e Real Nocera Superiore, terminata sul risultato di 3 – 0, veniva schierato dalla formazione della Casertana il calciatore Esposito Emanuele. La società Real Nocera Superiore preannunciava reclamo asserendo la posizione irregolare del tesseramento del sopracitato calciatore. Conseguenzialmente (cfr. Com. Uff. n. 45 in data 13.10.2010) il Giudice Sportivo sospendeva ogni decisione nell’attesa delle motivazioni della reclamante. Con atto del 12.10.2010 venivano spiegati i motivi a supporto del reclamo. In particolare la società Real Nocera Superiore rappresentava che in data 25.8.2010, l’Esposito aveva preso parte alla gara di Coppa Italia Vigor Lamezia/Avellino, il 29.8.2010 alla gara Campionato Lega Pro Avellino/Milazzo, il 2.9.2010 alla gara di Coppa Italia Avellino/Aversa Normanna ed infine il 19.9.2010 alla gara del Campionato Nazionale Berretti Salernitana/Avellino. Il calciatore quindi aveva preso parte alla gara del 10.10.2010 fra Casertana e Real Nocera Superiore prima che fossero trascorsi 30 giorni da quando aveva disputato la sua ultima partita come professionista, con ciò essendo stata violata la previsione di cui al combinato disposto degli artt. 114 N.O.I.F., 17 comma 5 C.G.S., 5 Regolamento Campionato Nazionale Berretti. A sostegno della propria tesi, la reclamante citava alcuni precedenti e riteneva come la corretta interpretazione della norma doveva essere quella che il calciatore, appunto, non solo non poteva essere tesserato – in quanto già professionista – ma non poteva prendere proprio parte alla gara se non trascorsi i 30 giorni. Pervenute le osservazioni della Casertana il Giudice Sportivo – dopo aver esperito istruttoria – rigettava il reclamo. Proponeva impugnazione a questa Corte la società Real Nocera Superiore chiedendo preliminarmente che la questione fosse trattata a Sezioni Unite in considerazione della peculiarità della fattispecie in cui bisognava fornire l’esatta interpretazione di una serie di norme non solo interne, ma anche internazionali. A questo specifico proposito, la ricorrente riteneva come la normativa internazionale F.I.F.A. non prendesse in considerazione alcuna distinzione prevista invece dalla normativa interna tra giovani, giovani di serie e giovani di serie in addestramento tecnico. Pertanto, sulla base dei regolamenti internazionali che dovrebbero trovare immediata applicazione nell’ordinamento sportivo nazionale, la posizione del giocatore era sicuramente irregolare. La reclamante prosegue poi nella comparazione della normativa interna con quella internazionale riguardo al trasferimento e/o tesseramento ed alla partecipazione al Campionato Nazionale Beretti. Fatta questa premessa, ritiene la Corte che il ricorso sia infondato. Se è infatti in astratto condivisibile l’assunto in base al quale tesseramento e partecipazione ad una gara sono due concetti che debbono essere unitariamente considerati, finalizzato il divieto – come in precedenza già statuito nelle decisioni richiamate dalla reclamante – ad impedire la concreta utilizzabilità dell’atleta che appunto per poter prendere parte alla gara deve possedere i requisiti di tesserabilità, ferma gli adempimenti burocratici comunque svolti prima del suo impiego, è altrettanto vero che nel concreto, così come risulta dalla documentazione acquisita dal Giudice Sportivo, il calciatore è stato tesserato per la società Caserta in data 8.10.2010. Da tale data, pertanto, nei confronti della Società che ha richiesto il tesseramento, lo stesso spiega piena efficacia, potendo la società medesima correttamente impiegarlo. A questo proposito e nei confronti della società stessa, in capo alla quale si è formato un pieno affidamento, stante altresì la portata della normativa nazionale, del legittimo impiego del calciatore medesimo risulta del tutto irrilevante una interpretazione volta a dare prevalenza evolutiva della normativa internazionale. A prescindere da tale assorbente considerazione che chiude ogni aspetto della controversia, solo incidentalmente si rileva che la prevalenza dei principi internazionali, invocata dalla reclamante, potrebbe trovare applicazione solo ed esclusivamente ove venisse fornita prova che vi sarebbero, nel diritto interno, norme in contrasto con detti principi, cosa che nella fattispecie non risulta; afferendo le diverse normative a regolamentare meri diversi aspetti del regime giuridico riguardante i calciatori, ma non potendosi assolutamente affermare un espresso divieto nella normativa internazionale violato da quella interna. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposta dall’A.S.D. Real Nocera Superiore di Nocera Superiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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