F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 18 Gennaio 2011 2. RICORSO DELLA ROSSANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROSSANESE/FORZA E CORAGGIO DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 6.12.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 18 Gennaio 2011 2. RICORSO DELLA ROSSANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 400,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ROSSANESE/FORZA E CORAGGIO DEL 5.12.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 74 del 6.12.2010) Il provvedimento indicato in epigrafe era stato adottato per avere proprii sostenitori, per l’intera durata della gara, rivolte frasi offensive all’indirizzo dei componenti la società avversaria. Come tale, si palesa frutto di un evidente equivoco nel quale è incorso il Giudice Sportivo, dal momento la società ricorrente giocava in casa e si legge nel rapporto arbitrale che “il pubblico di casa per l’intera durata della gara ha inveito contro la società ospitante e i suoi rappresentanti (nella fattispecie il Guerriero)”. La testuale indicazione di quest’ultima persona, che della associazione rossanese è appunto il presidente e che nella fattispecie figurava altresì come ammesso e presente nel recinto di giuoco in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale, toglie al riguardo qualsiasi dubbio in proposito. Mentre, se può apparire inconsueto un atteggiamento del genere assunto dai tifosi nei confronti della propria squadra, si rinvengono sulla stampa locale, riprodotta in atti a cura della parte ricorrente, i possibili motivi di dissenso e di contestazione esistenti nei confronti della sua dirigenza. Il ricorso appare, pertanto, pienamente fondato e come tale merita di essere accolto. Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Rossanese A.S.D. di Castello di Rossano Scalo (Cosenza) annulla la sanzione dell’ammenda di € 400,00 inflitta alla reclamante. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it