F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 18 Gennaio 2011 1. RICORSO DELLA S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE; – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GORINI GIULIO; INFLITTE SEGUITO GARA GROUP C. DI CASTELLO/SPORTING TERNI DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 68 dell’1.12.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 119/CGF del 16 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 154/CGF del 18 Gennaio 2011
1. RICORSO DELLA S.S.D. GROUP C. DI CASTELLO AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 800,00 ALLA RECLAMANTE;
- SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GORINI GIULIO; INFLITTE SEGUITO GARA GROUP C. DI CASTELLO/SPORTING TERNI DEL 28.11.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 68 dell’1.12.2010)
Con atto, spedito in data 7.12.2010, la società S.S.D. Group C. di Castello proponeva ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 68 dell’1.12.2010 del predetto Comitato Interregionale) con la quale erano state irrogate le seguenti sanzioni: - ammenda di € 800,00 alla predetta società; - squalifica per tre gare effettive al calciatore della società ricorrente, Gorini Giulio. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Per quanto concerne la sanzione pecuniaria, irrogata alla società S.S.D. Group C. di Castello, si evidenzia come, contrariamente a quanto affermato in ricorso, la predetta sanzione si giustifichi, nel suo ammontare, con il fatto che il Direttore di Gara è stato fatto oggetto, da parte dei sostenitori della Società ricorrente, non di “ilarità”, bensì di espressioni gravemente ingiuriose. A ciò si aggiunga che tale comportamento dei sostenitori della ricorrente è stato reiterato per tutta la durata della gara; il che esclude la possibilità di effettuare qualsivoglia comparazione con le sanzioni, di ammontare inferiore, irrogate dal Giudice Sportivo ad altre società e riportate nel medesimo Com. Uff. n. 68/10, atteso che le predette sanzioni hanno avuto riguardo a comportamenti dei tifosi delle società Hinterreggio e Bacoli Sibillaflegrea S.r.l. non reiterati per tutta la durata della gara. Per quanto riguarda, invece, la sanzione disciplinare, irrogata al calciatore Gorini Giulio, si rileva come, nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisca elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'arbitro (e nel successivo supplemento di rapporto nel quale il direttore di gara ha precisato che l’espulsione del Gorini, al pari di quella del calciatore della società Sporting Terni, Nori Damiano, era avvenuta a giuoco fermo) che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento (schiaffo al volto) tenuto dal calciatore Gorini Giulio nei confronti del calciatore avversario, Nori Damiano. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Group C. di Castello di Città di Castello (Perugia) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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