F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 1) RICORSO POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA POL. OLYMPIA AGNONESE/A.C. RIMINI DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 110/CGF del 02 Dicembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 158/CGF del 19 Gennaio 2011 1) RICORSO POLISPORTIVA OLYMPIA AGNONESE AVVERSO DECISIONE MERITO GARA POL. OLYMPIA AGNONESE/A.C. RIMINI DEL 31.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010) Con atto del 18.11.2010, la Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 57 del 10.11.2010) con la quale, a seguito di reclamo proposto dalla società A.C. Rimini 1912, è stata irrogata, a carico della Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D., la punizione sportiva della perdita della gara Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D./A.C. Rimini 1912 del 31.10.2010, con il punteggio 0-3. La predetta decisione ha riconosciuto la violazione, da parte della Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D., della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010 del Comitato Interregionale che impone che, sin dall’inizio della gara e per l’intera durata della stessa, siano impiegati, per ciascuna squadra, almeno quattro calciatori “giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce d’età: - 1 nato dal 1° gennaio 1990 in poi; - 2 nati dal 1° gennaio 1991 in poi; - 1 nato dal 1° gennaio 1992 in poi. Il ricorso in epigrafe si appalesa infondato per le ragioni che seguono. Secondo l’assunto di parte ricorrente, la presunta violazione della regola prevista dal Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010 del Comitato Interregionale, il cui contenuto è stato sopra riprodotto, si sarebbe verificata per un breve arco temporale (precisamente dal 27° al 31° minuto del primo tempo di giuoco) ovvero per il lasso di tempo intercorrente tra la prima sostituzione (quella del calciatore n. 1, Pezone Francesco, con il calciatore n. 12, Zoghaib Luca) e la seconda (quella del calciatore n. 2, Salvatore Francesco, con il calciatore n. 13, Berardi Stefano); periodo di tempo nel corso del quale, peraltro, il gioco rimaneva costantemente interrotto. La tesi della ricorrente non ha pregio. In via preliminare, deve osservarsi che, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, dalla lettura del referto arbitrale emerge inequivocabilmente che le sostituzioni, sopra menzionate, non sono state effettuate contestualmente. Orbene, il Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010 del Comitato Interregionale recita testualmente che le società “hanno l’obbligo di impiegare sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse (le gare ufficiali di campionato: N.d.E.) anche in caso di sostituzioni, almeno quattro giocatori giovani”, distinti, per fasce di età, secondo le indicazioni contenute nel predetto Com. Uff.. All’espressione “per l’intera durata delle stesse” non può essere attribuito “altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole” (art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale); non vi è, pertanto, chi non veda come la presenza di almeno quattro giocatori giovani, distinti in relazione alle fasce d’età indicate nel predetto Com. Uff., debba essere assicurata per tutta la durata della gara ed in ogni momento della stessa. Né, al proposito, alcun rilievo può essere attribuito alla circostanza, particolarmente valorizzata dall’odierna ricorrente, che nel periodo intercorrente tra la prima sostituzione (che ha determinato la violazione, da parte Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D., della regola di cui al Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010) e la seconda (con la quale è stata ripristinata l’osservanza della prefata regola), il giuoco sia rimasto costantemente interrotto. In merito, giova osservare che, nello sport del calcio, le interruzioni del giuoco fanno parte della durata della gara, per come definita dalla Regola n. 7 del Regolamento del giuoco del calcio. Alla luce di quanto sopra, non si può che concludere nel senso che, nel corso della gara Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. - A.C. Rimini 1912 del 31.10.2010, la Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. ha violato la regola di cui al Com. Uff. n. 1 dell’1.7.2010, con la inevitabile conseguenza che, ai sensi di quanto disposto dallo stesso Com. Uff., all’inosservanza della predetta regola consegue la sanzione della perdita della gara, per come previsto dall’art. 17, comma 5, C.G.S.. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese di Agnone (Isernia). Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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