F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 1) RICORSO DELL’A.C.D. JUNIOR CAMP AREZZO FA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ZERBINI UMBERTO; AMMENDA DI € 1.000,00 ALL’A.C.D. JUNIOR CAMP AREZZO FA;INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 2, 40, COMMA 3 N.O.I.F., NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F. – NOTA 7425/616 PF 07- 08/SP/BLP DEL 15.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17 CDN del 9.9.2009) 2) RICORSO DELL’A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. TRICARICO ANGELO, PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELL’A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1E 10, COMMA 2 C.G.S., ART. 40, COMMA 3 NOIF E ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 1 NOIF; AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 7425/616PF/07/-08/SP/BLP DEL 15.5.2009 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 9.9.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 1) RICORSO DELL’A.C.D. JUNIOR CAMP AREZZO FA AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. ZERBINI UMBERTO; AMMENDA DI € 1.000,00 ALL’A.C.D. JUNIOR CAMP AREZZO FA;INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 10, COMMA 2, 40, COMMA 3 N.O.I.F., NONCHÉ DEGLI ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 93, COMMA 1 N.O.I.F. – NOTA 7425/616 PF 07- 08/SP/BLP DEL 15.5.2008 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17 CDN del 9.9.2009) 2) RICORSO DELL’A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. TRICARICO ANGELO, PRESIDENTE, ALL’EPOCA DEI FATTI, DELL’A.S. OLIMPIA FIRENZE A.S.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.1, COMMA 1E 10, COMMA 2 C.G.S., ART. 40, COMMA 3 NOIF E ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 91, COMMA 1 NOIF; AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PROPRIO DIRIGENTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 7425/616PF/07/-08/SP/BLP DEL 15.5.2009 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 17/CDN del 9.9.2009) Con distinti reclami il Sig. Zerbini e lo Junior Camp Arezzo FA nonché il Sig. Tricarico e l’AS Olimpia Firenze ASD hanno impugnato la decisione con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha inflitto le sanzioni sportive, rispettivamente, ai primi, di mesi 6 di inibizione e di € 1.000,00 di ammenda ed ai secondi di anni 1 di inibizione e di € 2.000,00 di ammenda. Il Sig. Zerbini e lo Junior Camp Arezzo FA lamentano l’ingiustizia della pronuncia reiterando le eccezioni sollevate nel corso del procedimento di primo grado. Ne denunciano pertanto la nullità derivante a sua volta dalla nullità del deferimento, alla luce della difformità tra la contestazione ed i fatti posti a fondamento della stessa, nonché la omessa motivazione circa la contestazione di un fatto nuovo. Sostengono difatti che sarebbe stata effettuata una richiesta di tesseramento ordinaria e non in deroga, tale, pertanto, da una parte, da non determinare la violazione dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F., dall’altra, invece, la violazione del diritto di difesa. Denunciano ancora l’illogicità e contraddittorietà della motivazione causata dall’erronea ricostruzione dei fatti in quanto l’unico responsabile della vicenda si sarebbe dovuto considerare il Comitato Regionale Toscana che ha dapprima autorizzato il tesseramento salvo poi revocarlo. In via subordinata, lamentano la eccessività della sanzione in presenza di comportamenti determinati da errore scusabile ed asseritamente ascrivibili a buona fede e ne chiedono la riduzione. Il Sig. Tricarico e l’AS Olimpia Firenze ASD, dal canto loro, deducono invece che non sarebbe sussistito alcun obbligo a proprio carico discendente solo dall’avvenuto tesseramento del calciatore, che comunque la residenza del minore sarebbe stata effettiva ed infine che la sanzione sarebbe eccessiva. Questa Corte, disposta preliminarmente la riunione dei procedimenti, attesane la evidente connessione oggettiva, anche in virtù della originaria unicità dell’atto di deferimento, li rigetta ritenendo infondate le censure sollevate nei confronti della decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, immune da vizi logici e giuridici. Per quanto riguarda la posizione del Sig. Zerbini e dello Junior Camp Arezzo FA, questa Corte ritiene che la Commissione Disciplinare Nazionale abbia correttamente ritenuto irrilevante l’eccezione di nullità del deferimento in quanto la denunciata mera imprecisione, che altra valenza non può assumere anche per quanto si dirà a breve, non ha impedito ai reclamanti né di difendersi dagli addebiti agli stessi ascritti, risultanti anche dalla documentazione versata in atti, né di prendere puntualmente posizione sugli stessi. È chiaro, pertanto, così come osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, che, il richiamo dell’art. 40, comma 3, N.O.I.F. – ancorché non ipotizzabile nel caso di specie – accanto a quello dell’art. 1 C.G.S., non è idoneo a rendere il deferimento nullo, osservandosi inoltre che in presenza di soggetto non tesserabile in via assoluta (come nel caso di specie), la richiesta di tesseramento, indipendentemente dalla sua natura, determina un fatto illecito e quindi la violazione dell’art. 1 C.G.S.. L’ulteriore motivo di impugnazione, con il quale viene denunciata l’illogicità della decisione per non essere stato individuato il Comitato Regionale Toscana quale esclusivo responsabile dell’accaduto a causa dell’erroneo rilascio dell’autorizzazione, che comunque non legittima un’istanza improponibile, oltre che palesemente infondato, viene ampiamente superato dalla preliminare richiesta di tesseramento effettuata dai deferiti, di per sé sufficiente ad integrare l’illecito contestato. Le sanzioni inflitte sono da ritenersi più che congrue e strettamente correlate alla natura degli interessi coinvolti, ai soggetti tutelati ed alla notevole esperienza in campo di settore giovanile della quale i reclamanti si sono vantati. Per quanto riguarda la posizione del Sig. Tricarico e dell’Olimpia Firenze, la Commissione Disciplinare Nazionale ha correttamente rilevato una serie di comportamenti illeciti riferibili al primo, consistiti nel tentativo di tesseramento del minore Pristerà anche attraverso l’effettuazione di appositi cambi di residenza ma comunque in assenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa federale. Tali fatti sono poi aggravati dal dichiarato disinteresse della normativa federale di riferimento e delle questioni legate ai giovani tesserati, affidate a soggetti sconosciuti. In merito alla invocata insussistenza dell’obbligo di controllo per la asserita inesistenza del tesseramento del giovane calciatore, è opportuno tenere presente che la Federazione riconosce al minore una tutela forte che fa scaturire effetti sin dal momento in cui si verifica il contatto sociale finalizzato al tesseramento e, nella specie, determina l’insorgere del richiamato obbligo in capo al Presidente sin da quando il giovane lascia la propria abitazione per intraprendere l’avventura sportiva. Tali considerazioni fanno ritenere pertanto acclarata la responsabilità dei deferiti e corretta la quantificazione della sanzione. Per questi motivi la C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1), 2) come sopra proposti rispettivamente dall’A.C.D. Junior Camp Arezzo FA di Arezzo e dall’A.S. Olimpia Firenze A.S.D. di Firenze li respinge. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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