F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 4) RICORSO DELL’U.S. AMATORI MANZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTAGLI SEGUITO RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 23.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009) 5) RICORSO DEL SIG. GUMINI GIANCARLO (PRES. U.S. AMATORI MANZANO) AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AL RECLAMANTE; AMMENDA DI € 500,00 ALLA U.S. AMATORI MANZANO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 23.1.2009, PER LE VIOLAZIONE DELL’ART. 30, COMMI 2, 3 E 4 STATUTO FEDERALE E ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009) 6) RICORSO DELL’U.S. AMATORI MANZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 23.1.2009, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMI 2, 3 E 4 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE SIG. GIANCARLO GUMINI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 64/CGF del 06 Novembre 2010 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 007/CGF del 19 Luglio 2010 4) RICORSO DELL’U.S. AMATORI MANZANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA, INFLITTAGLI SEGUITO RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO DEL 23.1.2009 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009) 5) RICORSO DEL SIG. GUMINI GIANCARLO (PRES. U.S. AMATORI MANZANO) AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AL RECLAMANTE; AMMENDA DI € 500,00 ALLA U.S. AMATORI MANZANO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 23.1.2009, PER LE VIOLAZIONE DELL’ART. 30, COMMI 2, 3 E 4 STATUTO FEDERALE E ARTT. 1, COMMA 1 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009) 6) RICORSO DELL’U.S. AMATORI MANZANO AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 23.1.2009, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E 2, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 30, COMMI 2, 3 E 4 STATUTO FEDERALE E 1, COMMA 1 C.G.S., ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE SIG. GIANCARLO GUMINI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009) Il 24.3.2007 il signor Gumini Giancarlo, Presidente della società Amatori Manzano, presentava querela alla Stazione CC di Manzano sostenendo di essere stato aggredito dal signor Alberto Martincig, tesserato della società Cerneglons, nel corso della gara valevole per il campionato Amatori-Serie A1, disputatasi il 23.12.2006 tra la Cerneglons e la Amatori Manzano. Il signor Gumini veniva pertanto deferito il 23.1.2009 dalla Procura Federale avanti alla Commissione Disciplinare Territoriale unitamente alla società Amatori Manzano per rispondere rispettivamente della violazione di cui all. art. 30, commi 2, 3 e 4, Statuto Federale (già art. 27, commi 2 e 4, Statuto Federale all’epoca vigente) ed art. 1, comma 1, C.G.S., nonché per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S. (già art. 2, commi 2 e 3, C.G.S. all’epoca vigente). La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. decisione del 7.5.2009) comminava al Gumini l’inibizione di anni 1 e l’ammenda di € 500,00 ed alla U.S. Amatori Manzano l’ammenda di € 500,00. Proponeva appello avverso detta decisione la Procura Federale ritenendo erronea la sanzione comminata a carico della società U.S. Amatori Manzano, non avendo la Commissione Disciplinare Territoriale inflitto la penalizzazione di 3 punti in classifica prevista dall’art. 15, comma 1, lett. A, C.G.S.. Proponevano altresì impugnazione il signor Gumini e la società Amatori Manzano. La Commissione Disciplinare Nazionale (cfr. Com. Uff. n. 22/CDN del 25.9.2009), in riforma della decisione di primo grado, accoglieva il reclamo proposto dalla Procura Federale ed in parziale modifica della decisione di primo grado infliggeva alla società Amatori Manzano la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva. Con separato provvedimento dichiarava improcedibili le impugnazioni del Gumini e della società Amatori Manzano stante il mancato invio ad opera del reclamante alla Procura Federale di copia dell’impugnazione stessa. Avverso la suddetta decisione, sono state proposte tre distinte impugnazioni: - la prima, dalla società Amatori Manzano, avverso la penalizzazione di 2 punti in classifica da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva; - la seconda, sempre dalla società Amatori Manzano, avverso la dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto per ottenere l’annullamento dell’ammenda di € 500,00; - la terza, da parte del signor Gumini, avverso la dichiarazione di improcedibilità del reclamo proposto per ottenere l’annullamento della inibizione di anni 1 e l’ammenda di € 500,00 alla società. Nelle impugnazioni veniva contestata la dichiarata improcedibilità da parte della Commissione Disciplinare Nazionale poiché la Procura Federale non poteva costituire una controparte, in quanto essa costituiva un Organo Federale senza così necessità di effettuare l’invio di copia dei motivi di impugnazione. Ancora non vi era stata alcuna violazione del vincolo di giustizia poiché era stata richiesta l’autorizzazione ed i termini perentori in cui doveva esercitarsi l’azione impedivano di attendere l’esito della richiesta; in considerazione altresì del fatto che, nel concreto, la querela era stata rimessa prima della conoscenza del provvedimento reiettivo della richiesta di autorizzazione stessa. I tre distinti ricorsi stante la connessione oggettiva e soggettiva vengono riuniti. Osserva la Corte come il rimedio proposto sia inammissibile. Ed infatti, nel vigente Codice di Giustizia Sportiva non è ipotizzabile l’impugnazione avanti questa Corte di Giustizia del provvedimento della Commissione Disciplinare Nazionale, la quale ai sensi dell’art. 30, primo comma, è il Giudice di secondo grado deputato a conoscere le impugnazioni proposte per ottenere la riforma delle decisioni delle Commissioni Disciplinari Territoriali nei procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore Federale. Ciò anche in considerazione che non è ammesso nell’ordinamento federale un terzo grado di giudizio, stante il chiaro tenore dell’art. 31 C.G.S. in base al quale questa Corte di Giustizia è Giudice di II grado avverso i provvedimenti della Commissione Disciplinare Nazionale La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n. 4), 5) e 6) come sopra proposti rispettivamente dall’U.S. Amatori Manzano di Manzano (Udine), dal signor Gumini Giancarlo e dall’U.S. Amatori Manzano li dichiara inammissibili. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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